Ringraziando Alberto
per la ricerca svolta, si deve osservare che il parere del CUN
e' scorretto.
Ripeto solo citando il DP382/80 quanto mesi fa avevo scritto.
In sostanza sia le normative nazionali che i regolamenti di
ateneo stabiliscono per i ricercatori solo
quello che sono eventualmente abilitati a fare
e non
quello che devono fare
sottolineando implicitamente la loro ``responsabilita' limitata''.
Cito il primo, il terzo ed ultimo capoverso della chiosa al documento del CUN
``Sottolinea che secondo la legislazione su indicata non è possibile
costringere –
esplicitamente o implicitamente
– i ricercatori universitari a tempo indeterminato a compiti didattici che
esulino da quelli definiti
dalle norme come “integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali” (art.32
DPR 382/80)
...
l'esigenza ineludibile della corretta individuazione dei compiti didattici
aggiuntivi che debbono essere
esclusivamente svolti in quelle attività che affiancano le lezioni, al di
fuori del monte ore previsto
per il corso ufficiale.''
Leggendo il citato articolo 32 DPR 382 si evince che quanto scritto nel
primo capoverso e' scorretto.
Infatti l'articolo recita
``Art. 32 Compiti dei ricercatori universitari.
I ricercatori universitari contribuiscono allo sviluppo della ricerca
scientifica universitaria e assolvono a compiti didattici integrativi dei
corsi di insegnamento ufficiali.
Tra tali compiti sono comprese le
esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti
alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove
modalità di insegnamento ed alle connesse attività tutoriali.''
Nessuna menzione all'obbligatorieta' di tali compiti integrativi e'
palesata. Come d'altronde nella piu' recente normativa e sottolineato
altrove nello stesso documento del CUN :
``il D.M. 270/2004 (art.11, comma 7, lettera c) intervenendo nel merito
della attribuzione dei compiti
didattici dei professori e dei ricercatori che sono rinviate ai
Regolamenti Didattici degli Atenei non
si pronuncia, né potrebbe farlo trattandosi di un Decreto Ministeriale, in
relazione all'obbligatorietà di tali compiti ...''
Il punto e' che si parla di ``compiti didattici'' dei ricercatori
piuttosto che di ``doveri didattici'' cui sottostanno professori ordinari
ed associati (Art. 10 Doveri didattici dei professori. e Art. 22 Stato
giuridico dei professori associati.)
Differenza lessicale non da poco in quanto i ``compiti didattici'', e
quindi in toto i ``compiti didattici integrativi dei corsi di
insegnamento ufficiali. ... comprese le esercitazioni ... '',
non costituiscono obbligo per il ricercatore ne gli possono essere
imposti, ma costituiscono solo le attivita' che puo' eventualmente
sostenere.
In effetti l'articolo 32 continua
``Possono altresì svolgere, oltre ai compiti didattici, di cui al
precedente
comma, cicli di lezioni interne ai corsi attivati e attività di seminario
secondo modalità definite dal consiglio del corso di laurea e d'intesa con
i professori titolari degli insegnamenti ufficiali. Possono altresì
partecipare alle commissioni d'esame di profitto come cultori della
materia.''
Quindi l'articolo 32 DPR382/80, e la legislazione seguente che ammette i
ricercatori tra l'altro all'eventuale responsabilta' di corsi affidamenti
e supplenze, assimila totalmente i ``compiti didattici che esulino da
quelli definiti dalle norme come integrativi dei corsi di insegnamento
ufficiali'' a questi ultimi integrativi, contrariamente a quanto sembra
asserire il parere del CUN.
Infatti l'articolo 32 recita d'appresso
``I consigli delle facoltà dalle quali i ricercatori dipendono
determinano, ogni anno accademico, gli impegni e le modalità di esercizio delle
funzioni scientifiche e di quelle didattiche.
Per le funzioni didattiche il ricercatore è tenuto ad un impegno per non
più di 250 ore annue annotate dal ricercatore medesimo in apposito
registro.
...
Le predette modalità sono definite, sentito il ricercatore interessato,
dal consiglio del corso di laurea, per quanto concerne le attività
didattiche ...''
Per cui la determinazione di tutti i compiti didattici (sia integrativi a
corsi che non integrativi) e' soggetta al consenso del ricercatore
interessato.
I compiti non integrativi, detti ``aggiuntivi'', ai
quali e' concesso l'accesso dei ricercatori sono stati precipuamente
introdotti dalla normativa seguente il DPR 382/80.
Il documento del CUN introduce una surrettizia, per quanto riguarda i
ricercatori, distinzione tra ``compiti integrativi'' e ``compiti
aggiuntivi'' ``che esulino'' i primi.
Nel caso dei professori e' chiara la nozione di `` aggiuntivo'' essendo da
sempre presente un preciso obbligo minimo per svolgere attivita' didattica.
Nel caso dei ricercatori il termine ``aggiuntivo'' non si puo' riferire
che alle diverse `aggiunte', operate nella
legislazione negli ultimi decenni, alla loro possibilita' di accedere a
responsabilita' didattiche, scientifiche ed accademiche .
Distinzione quindi inesistente nella norma in quanto come visto
nell'articolo 32 i compiti cosi detti integrativi ai corsi sono senza
soluzione di continuita' assimilati a ``cicli di lezioni etc. ...''.
Distinzione altresi inesistente nella prassi in quanto in molti casi i
ricercatori hanno tenuto corsi per affidamento in vece di compiti
integrativi a corsi.
VMT
On Thu, 16 Sep 2010, Alberto Abbondandolo wrote:
> Immagino che gia' l'abbiate ricevuta,
> ma vi mando la recente delibera del CUN
> sulle attivita' didattiche dei ricercatori.
> Presenta qualche ambiguita', ma dalla
> frase finale mi sembra abbastanza evidente
> che nemmeno i corsi di esercitazioni possano essere imposti ai
> ricercatori.
> Ciao,
>
> alberto
>
>