Cari colleghi,
vi mando la modifica al regolamento scatti che ho discusso per grandi
linee in senato ieri. NON si tratta di una versione definitiva ma di una
base di discussione.
Ciao, Max
Art. 5
(Procedura di valutazione ai sensi dei commi 7 e 14 art. 6 della Legge
240/2010)
1. La procedura di valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14 della Legge
240/2010 considera, in relazione allo stato giuridico e alle esigenze
dell’Ateneo:
a) i compiti didattici affidati;
b) le pubblicazioni scientifiche prodotte;
c) gli incarichi gestionali.
2. La Commissione verifica il possesso dei seguenti requisiti in ambito
didattico, di
ricerca e gestionale, con rimando al triennio precedente l’anno in cui
si svolge la
valutazione. Se sono superate le soglie numeriche A dei 3 punti di cui
ai commi seguenti, oppure se vengono superate 2 soglie numeriche B su 3
i soggetti conseguono un giudizio
positivo, altrimenti i soggetti conseguono un giudizio negativo.
a) con riferimento ai compiti didattici affidati: aver svolto almeno un
minimo di A: 180, 0 per i ricercatori (B:270, 120 per ricercatori) ore
di didattica frontale nei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea
specialistica nei 3 anni precedenti l’anno in cui si svolge la
valutazione. Per tale requisito si fa esclusivo riferimento alle
risultanze dei registri elettronici presenti sul sito di Ateneo.
b) con riferimento alle attività di ricerca, aver pubblicato almeno A:2
(B:3) lavori nel
triennio precedente l’anno in cui si svolge la valutazione. Per
pubblicazioni si
intendono le pubblicazioni a carattere scientifico riconosciute come
valide ai
fini delle procedure di valutazione comparativa, corredate dal codice
ISSN del
periodico e del codice ISBN della monografia. Tale elenco deve
obbligatoriamente risultare dalla pagina del docente nel sito di ateneo
ARPI.
c) con riferimento alle attività gestionali, aver partecipato,
relativamente al
triennio precedente l’anno in cui si svolge la valutazione, ai consigli di
Dipartimento della struttura di afferenza con una percentuale di
presenza non
inferiore al A: 30% (B: 50%). Per il calcolo della percentuale delle
presenze fanno fede esclusivamente i verbali ufficiali conservati presso
le segreterie dei singoli dipartimenti.
Gli obblighi relativi alle attività gestionali sono comunque considerati
assolti
per il personale che ricopre i seguenti incarichi istituzionali: Rettore,
senatore, consigliere, direttore di dipartimento, presidente di corso di
studio,
presidente scuola interdipartimentale, direttore centri di ateneo,
presidenti di
sistemi d’Ateneo, Prorettori, delegati del Rettore).