Non sono molto d'accordo colla proposta di geometria, anche se alcune motivazioni hanno senso. La proposta prefigura una durata indefinita dei fondi, in quanto non solo il termine e' portato a 5 anni, ma alla scadenza il titolare puo' opporsi ad una diversa parziale utilizzazione, e non e' previsto come procedere in caso di opposizione.
Se il dipartimento non tassasse pesantemente i fondi di ricerca, permettere un accumulo sostanzialmente a tempo indefinito dei residui potrebbe avere senso, anche se sarebbe comunque cattiva amministrazione. Ma nella situazione attuale a me pare uno schiaffo a chi fondi ne ha pochi (io non ne faccio parte...).
Riterrei giusto che alla scadenza "naturale" di un fondo, anche se prorogabile, o magari un anno dopo, una parte vada comunque al dipartimento; una tassa, ad esempio del 15% annuo, dei fondi scaduti da un anno o piu' sarebbe una soluzione piu' equa, e non sarebbe, a mio avviso, un incentivo a "sprecare" i fondi in scadenza, al piu' ad anticipare alcune spese comunque necessarie. 15% significa dimezzamento in 4 anni.
Non parlo solo dei fondi di ateneo, ma di tutti i fondi, ad esempio i residui dei contratti. E anche qui vi faccio notare che lo faccio a mio danno, avendo di tali fondi da tempo.
Carlo
"riccardo" == riccardo benedetti benedett@dm.unipi.it writes:
riccardo> PROPOSTA DI DELIBERA
riccardo> 1) La delibera n.29 del 4 maggio 2004 che stabilisce: riccardo> "La durata dei fondi di Ateneo e' triennale; alla data riccardo> di scadenza gli eventuali residui verranno messi a riccardo> disposizione del Dipartimento per scopi di supporto alla riccardo> ricerca." e' abrogata.
riccardo> 2) Dopo 5 anni dalla attribuzione di un fondo di Ateneo, riccardo> il Direttore del Dipartimento puo' proporne al titolare riccardo> del fondo l'utilizzazione di parte dell'eventuale riccardo> residuo per specifici e motivati scopi di supporto alla riccardo> ricerca di interesse comune. Il Direttore avverte il riccardo> titolare di questa intenzione con un preavviso di almeno riccardo> 30 giorni. L'eventuale rifiuto da parte del titolare del riccardo> fondo deve essere espresso e motivato entro gli stessi riccardo> termini. Il Direttore puo' procedere sulla base del riccardo> principio del "silenzio/assenso".