Cari colleghi,
vi mando la modifica al regolamento scatti che ho discusso per grandi linee in senato ieri. NON si tratta di una versione definitiva ma di una base di discussione.
Ciao, Max
Art. 5 (Procedura di valutazione ai sensi dei commi 7 e 14 art. 6 della Legge 240/2010) 1. La procedura di valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14 della Legge 240/2010 considera, in relazione allo stato giuridico e alle esigenze dell’Ateneo: a) i compiti didattici affidati; b) le pubblicazioni scientifiche prodotte; c) gli incarichi gestionali.
2. La Commissione verifica il possesso dei seguenti requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale, con rimando al triennio precedente l’anno in cui si svolge la valutazione. Se sono superate le soglie numeriche A dei 3 punti di cui ai commi seguenti, oppure se vengono superate 2 soglie numeriche B su 3 i soggetti conseguono un giudizio positivo, altrimenti i soggetti conseguono un giudizio negativo.
a) con riferimento ai compiti didattici affidati: aver svolto almeno un minimo di A: 180, 0 per i ricercatori (B:270, 120 per ricercatori) ore di didattica frontale nei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea specialistica nei 3 anni precedenti l’anno in cui si svolge la valutazione. Per tale requisito si fa esclusivo riferimento alle risultanze dei registri elettronici presenti sul sito di Ateneo.
b) con riferimento alle attività di ricerca, aver pubblicato almeno A:2 (B:3) lavori nel triennio precedente l’anno in cui si svolge la valutazione. Per pubblicazioni si intendono le pubblicazioni a carattere scientifico riconosciute come valide ai fini delle procedure di valutazione comparativa, corredate dal codice ISSN del periodico e del codice ISBN della monografia. Tale elenco deve obbligatoriamente risultare dalla pagina del docente nel sito di ateneo ARPI.
c) con riferimento alle attività gestionali, aver partecipato, relativamente al triennio precedente l’anno in cui si svolge la valutazione, ai consigli di Dipartimento della struttura di afferenza con una percentuale di presenza non inferiore al A: 30% (B: 50%). Per il calcolo della percentuale delle presenze fanno fede esclusivamente i verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli dipartimenti. Gli obblighi relativi alle attività gestionali sono comunque considerati assolti per il personale che ricopre i seguenti incarichi istituzionali: Rettore, senatore, consigliere, direttore di dipartimento, presidente di corso di studio, presidente scuola interdipartimentale, direttore centri di ateneo, presidenti di sistemi d’Ateneo, Prorettori, delegati del Rettore).