Cari colleghi,
in merito al messaggio che vi ho inviato di qualche giorno fa, ho ricevuto conferma che in effetti l'allegato e' solo una bozza delle linee guida, fatta circolare per avere un feedback.
A proposito dell'articolo 2, effettivamente c'e scritto l'esatto opposto di quel che ho detto io e pure l'esatto opposto della legge che viene li' citata. La legge infatti si premura di stabilire un MINIMO per l'attivita' didattica frontale e non un MASSIMO come sta invece scritto nella bozza che vi ho inviato. A conferma del fatto che gli esseri umani vedono solo cio' che vogliono (o sono preparati a) vedere, la cosa mi era completamente sfuggita, come era sfuggita anche a tre membri del senato accademico che ho consultato (e che in teoria tale bozza l'avrebbero pure discussa).
Giovanni
At 8:50 +0200 21-07-2008, Giovanni Alberti wrote:
Cari colleghi,
vi giro le linee guida decise dal senato accademico per l'assegnazione dei compiti didattici nel nostro ateneo. Le ho ricevute dalla mailing list di biologia; ve le passo perche' mi pare che non siano ancora circolate sulla nostre mailing list.
Vi pregherei di darci un'occhiata, perche' il contenuto, pur dovendo essere in buona parte gia' noto a tutti, in realta' spesso non lo e' (rendendo la programmazione didattica inutilmente complicata)
A questo proposito sottolineo che l'articolo 2 non e' una novita' ed e' contenuto nella vecchia legge che regolamentava gli obblighi dei docenti universitari (la 382, se non sbaglio). Invece l'articolo 3 (obbligo minimo di 120 ore di didattica frontale) e' relativamente nuovo.
Una cosa importante contenuta nell'articolo 1 e' che adesso conta come attivita' didattica anche l'insegnamento nei corsi di dottorato.
Infine faccio notare che da queste linee guida segue chiaramente che non e' possibile per il nostro dipartimento coprire corsi di servizio con contratti (e forse neanche le esercitazioni).
Giovanni Alberti