Carissimi,
vi informo che e' uscito in gazzetta ufficiale il decreto previsto dalla legge 240/10 che, sotto forma di contributo premiale una tantum, prevede una parziale restituzione degli scatti stipendiali che ci sono stati tolti. Ve lo allego qui sotto, in modo che possiate guardarlo; in ogni caso i punti cruciali sono:
- sono stati stanziati 18 milioni di euro; - e' "soggetto ammissibile" chi (professori e ricercatori) avrebbe maturato lo scatto nel 2011; - le risorse sono distribuite fra le universita' in modo proporzionale al numero di soggetti ammissibili; - ciascuna universita', seguendo criteri di merito accademico e scientifico, seleziona a chi dare il contributo tramite valutazione comparativa fino all'esaurimento delle risorse, ma a non piu' del 50% dei soggetti ammissibili per ciascun ruolo e fascia; - le risorse sono distribuite "in misura proporzionale alla consistenza numerica dei soggetti ammissibili per ruolo e per fascia, con facolta' di utilizzare, per motivate esigenze, fino a un terzo delle risorse cosi' distribuite a favore di diverso ruolo o fascia."
Credo possa essere utile verificare quali e quanti sono i soggetti ammissibili, per avere un'idea della situazione; quindi vi sarei grato se mi faceste sapere (ovviamente solo chi vuole, non e' obbligatorio) chi di voi avrebbe avuto uno scatto di stipendio nel 2011 (io, per esempio).
Inoltre, sul sito del MIUR e' appena apparso il decreto dell'FFO 2011
http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/novembre/dm-03112011.aspx
che contiene anche le regole per quest'anno per la mobilita' incentivata (ex legge Zecchino).
Contrariamente al solito, quest'anno (immagino a causa dei numerosi pensionamenti) anche la facolta' di Scienze puo' accedere a questi fondi. Sfortunatamente, le limitazioni sono forti: per l'esattezza il testo dice
"Art. 5 - Interventi per favorire la mobilità del personale docente e ricercatore
1.400.000 € vengono destinati per favorire una più razionale distribuzione del personale docente.
Gli interventi sono riservati a favore di quelle Istituzioni che, nel periodo 01/02/2011 - 31/12/2011 abbiano assunto in servizio il predetto personale nel rispetto delle seguenti condizioni:
• a) le assunzioni siano disposte da Istituzioni in cui il rapporto assegni fissi/FFO risulta, al 31 dicembre 2010, inferiore al 90%, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 51, comma 4, Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni, e specificamente da facoltà nelle quali il rapporto tra studenti iscritti (da un numero di anni non superiore alla durata normale del corso di studi) e docenti di ruolo sia superiore al valore mediano nazionale di tale rapporto nelle facoltà dello stesso gruppo; • b) nella facoltà che ha disposto la chiamata, il numero di professori incardinati nel ruolo in riferimento per il quale si dispone la chiamata, sia inferiore a quello degli incardinati nel ruolo dei docenti immediatamente inferiore; • c) l'interessato non abbia prestato servizio di ruolo, negli ultimi 7 anni, nella sede chiamante, e non provenga dai ruoli di università della stessa regione.
Nel rispetto delle condizioni sopra riportate le risorse disponibili sono destinate per incentivare:
• 1) Assunzioni di professori I e II fascia di idonei [NOTA: la frase cosi' scritta si presta a due interpretazioni. Se "di" va cancellato, si tratta solo di chiamate di idonei; se invece prima di "di" dovrebbe esserci un "e" allora riguarda anche i trasferimenti --- ma non di ricercatori!] in valutazioni comparative bandite ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, con esclusione di quelle disposte ai sensi del successivo articolo 11 del presente decreto [NOTA: sono quelle del piano straordinario di reclutamento degli associati] e di quelle riferite a concorsi banditi dall'ateneo stesso. Gli interventi di cofinanziamento sono disposti a favore dell'Università chiamante nella misura del: • a) 90% del costo medio nazionale relativo al ruolo occupato dall'interessato nell'ateneo di appartenenza; • b) 95% del costo iniziale di ciascuna qualifica per assunzioni relative a soggetti precedentemente non appartenenti ai ruoli universitari.
• 2) Assunzioni di professori di I e II fascia e ricercatori di ruolo disposte a seguito di mobilità interregionale secondo i criteri di cui al D.M. 26 aprile 2011, n. 166 adottato ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. [NOTA: si tratta di "mobilita' interregionale dei professori universitari che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica."] Il cofinanziamento è disposto a favore dell'università chiamante pari al 70% del costo medio nazionale della fascia di appartenenza del docente. Per tali assunzioni non viene applicata la condizione sub c). Nell'ambito di tali assunzioni è altresì riconosciuta al soggetto interessato una quota a titolo di contributo una tantum per le spese di trasferimento secondo quanto previsto dallo predetto DM. Il contributo una tantum unitamente al restante 30% del costo medio nazionale sarà assegnato all'ateneo chiamante mediante storno dal FFO dell'ateneo di provenienza del soggetto interessato.
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai professori e ricercatori appartenenti ai ruoli universitari che prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione rispetto a quella della sede di provenienza e diversa dalla propria sede di residenza, o nella stessa regione se previsto da un accordo di programma approvato dal Ministero, è riconosciuto a titolo di contributo forfettario alle spese di trasferimento un importo una tantum pari a € 5.000. Tale importo è assegnato all'Università di destinazione che provvederà a riconoscerlo all'interessato. Tale contributo non è riconosciuto per le procedure di scambio di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti e per le assunzioni disposte ai sensi del successivo articolo 11.
Nel caso di assunzioni operate nell'ambito di accordi di programma regionali o interregionali sottoscritti da due o più università e dal Ministero e fermo restando gli incentivi ivi previsti non viene applicata la condizione sub c).
Gli interventi di cui al presente articolo avranno effetto, per il corrente esercizio, dalla data di effettiva entrata in servizio del personale interessato e saranno integrati nei successivi esercizi fino alla concorrenza dei valori indicati.
Nei casi di cessazione nell'arco di cinque anni dalla data di assunzione in servizio, per ulteriore trasferimento o altra causa, dei soggetti che hanno dato luogo agli incentivi di cui sopra, si procederà al corrispondente recupero della somma assegnata."
Comunque, in caso qualcuno ritenga possibile muoversi usando questa possibilita', me lo faccia sapere che occorre farlo velocemente.
Ciao e grazie, Marco
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Marco Abate Tel: +39/050/2213.230 Dipartimento di Matematica Fax: +39/050/2213.224 Universita' di Pisa Largo Pontecorvo 5 E-mail: abate@dm.unipi.it 56127 Pisa Italy Web: www.dm.unipi.it/~abate/
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