Cari docenti,
sottopongo di nuovo alla vostra attenzione il messaggio sulle
missioni che abbiamo ricevuto oggi per chiedervi di avvertire anche
i collaboratori esterni che andranno in missione sui vostri
fondi di ricerca.
Oggetto: missioni – rimborso spese per iscrizione a convegni -
rimborso
indennitą chilometrica
L’articolo 7 del Regolamento per le missioni fuori sede prevede fra
le altre
spese rimborsabili anche l’iscrizione a convegni, “se la relativa
fattura e'
intestata sia al soggetto che alla struttura di appartenenza”. La
norma,
dunque, condiziona il rimborso della spesa alla intestazione della
fattura
prioritariamente alla struttura universitaria e eventualmente anche
al
soggetto interessati. Sulla norma regolamentare incide anche la
disciplina
tributaria che considera imponibili IRPEF i rimborsi di spese
diversi da
vitto, viaggio ed alloggio, come appunto le iscrizioni a convegno.
Sul piano applicativo e' stata quindi considerata come condizione
imprescindibile per il pieno rimborso non imponibile l’intestazione
del
documento di spesa alla struttura universitaria, eventualmente
seguita dal
nome del partecipante alla manifestazione. Anche i dati fiscali da
trasmettere agli organizzatori del convegno, codice fiscale e/o
partita IVA
, devono essere quelli dell’Ateneo.
Nel caso, infatti, di intestazione al solo partecipante si e' finora
ritenuto che l’importo della fattura fosse rimborsabile ma, al
contempo,
costituisse una spesa imponibile, equivalendo, in buona sostanza, ad
una
corrispondente maggiorazione della retribuzione.
Tale maggiorazione, tuttavia, non trova la sua fonte in alcuna
disposizione
normativa o contrattuale. Si e' quindi dell’avviso che, ad
esclusione delle
missioni gia' autorizzate alla data della presente nota, d’ora
innanzi debba
essere totalmente escluso il rimborso delle spese per l’iscrizione a
convegni qualora la relativa fattura sia intestata soltanto al
soggetto
interessato.
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L'articolo 5 del Regolamento prevede, fra le spese rimborsabili
conseguenti
all'utilizzo di veicoli di proprieta' (o comunque nella
disponibilita'del
titolare). il costo chilometrico desumibile dall’applicazione delle
tariffe
ACI tra sede di partenza e sede di arrivo (con esclusione di
qualsiasi
rimborso per spese di carburante, interventi di manutenzione e
riparazione).
Il riferimento alle tariffe ACI rappresenta una novita' rispetto al
rimborso
di ¤ 0,21/Km previsto dal regolamento previgente, che consente una
refusione
delle spese piu'effettiva.
Dal punto di vista applicativo, tuttavia, emergono alcune criticita'
nell'applicazione rigorosa del metodo di calcolo descritto nella
nota a suo
tempo emanata e consultabile su
www.unipi.it/ateneo/governo/regolament/ateneo/circolari/allcircmis.pdf.
Infatti la considerazione dei costi non proporzionali avrebbe
comportato la
necessita' di un rapporto tra la percorrenza annua complessiva del
veicolo e
quella annua (relativa alle missioni) nonche' un ragguaglio
temporale per le
missioni effettuate, costringendo ad un conguaglio a fine anno.
Inoltre,
poiche' la maggior parte delle missioni dei dipartimenti gravano sui
progetti di ricerca (dunque su risorse legate ad una precisa
scadenza), tale
conguaglio spesso sarebbe intervenuto a contratti conclusi con
difficolta'
quindi di imputazione delle spese al progetto.
In considerazione di cio' il Gruppo Misto ha convenuto di
semplificare la
procedura suggerendo di moltiplicare il costo chilometrico relativo
alla
specifica tipologia del veicolo usato per la missione (tabella COSTI
PROPORZIONALI ¤/Km) per il totale dei chilometri percorsi per quella
missione. L'importo cosi'determinato e' rimborsato all'utilizzatore
del
mezzo proprio e non e' soggetto a ritenute fiscali.
Resta inteso che la procedura anzidetta rimane pienamente legittima
e
consente, dunque, di evitare successive operazioni di conguaglio.
Saluti,
Simona Guidotti
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Simona Guidotti
Segretario amministrativo del
Dipartimento di Matematica "L. Tonelli"
Universitą di Pisa
Largo Bruno Pontecorvo, 5
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