---------- Forwarded message ---------- Date: Fri, 8 Apr 2011 14:16:45 +0200 (CEST) From: Vincenzo Tortorelli tortorel@dm.unipi.it To: ricesci@googlegroups.com, ricestatuto@googlegroups.com, ricercatori@dm.unipi.it, buttazzo@dm.unipi.it, rocchi@dst.unipi.it, fuoco@dcci.unipi.it, rettore@unipi.it, n.defrancesco@unipi.it, presidenza@mail.jus.unipi.it, prsd@sp.unipi.it, cmartini@farm.unipi.it, iacono@fls.unipi.it, preside.economia@ec.unipi.it, preside.lingue@humnet.unipi.it, preside@ing.unipi.it, preside@med.unipi.it, apoli@vet.unipi.it, presidenza@agr.unipi.it, f.basolo@med.unipi.it, l.caponi@med.unipi.it, w.grassi@ing.unipi.it, r.castiglia@ing.unipi.it, cazzaniga@fls.unipi.it, m.bailo@rom.unipi.it, debonis@ec.unipi.it, m.aglietti@sp.unipi.it, giorgelli@farm.unipi.it, giorgelli@tin.it, agueci@arte.unipi.it, maccionimarco@gmail.com, lucia.buoncompagni@gmail.com, saragiust86@gmail.com, nicola.pedretti@gmail.com, ntn109@gmail.com Cc: mavigotti@biologia.unipi.it, dciccarelli@biologia.unipi.it, lguglielminetti@biologia.unipi.it, albi@jus.unipi.it, pisa@flcgil.it, info@sinistraper Subject: considerazioni sui regolamenti in discussione
Ai collghi, ai senatori
avendo letto le bozze di regolamento per gli incarichi didattici e le linee guida che verranno sottoposti all'approvazione del Senato, ritengo utile diffondere alcuni punti di approfondimento che si sono potuti sviluppare con altri colleghi ricercatori.
1- la legge 240 per quanto riguarda le competenze non introduce alcuna distinzione tra ricercatori a tempo indeterminato con tre anni di attivita' didattica, e professori se non nell'elettrorato passivo per le cariche di rettore e presidente di eventuali organi di collegamento.
Introduce solo delle differenze di obblighi sull'attivita' didattica: gli obblighi didattici dei ricercatori a tempo indeterminato vengono puntualmente specificati dalla legge 240 circoscrivendoli all'attivita'
In effetti la legge in questione permette, ai ricercatori a tempo indeterminato con tre anni di attivita' didattica, di essere incaricati di attivita' didattica curriculare.
2- d'altronde la legge 240, richiamando esplicitamente le norme e la giurisprudenza in materia, specifica che il ricercatore ha diritto alla ``retribuzione aggiuntiva'' per QUALSIASI incarico didattico non integrativo in particolare per TUTTA la didattica curricolare;
Non si vede quindi come introdurre limitazioni a questo diritto tramite regolamenti per mezzo di distinzioni sull'attivita' in questione diverse da quelle previste dalla legge.
3- al soggetto del diritto ``alla retribuzione aggiuntiva'' non si puo' impedire di NON avvalersi di tale diritto.
4- si e' lamentata da parte della maggioranza dei colleghi la possibilita' di indebito sovraccarico sull'attivita' didattica dei ricercatori e per questo si e' sollecitata l'intrioduzione nei regolamenti di norme restrittive a proposito dell'attivita' non curricolare e non retributa dei ricercatori.
Cio' detto mi permetto di esprimere delle mie conclusioni
- Questa bozza di regolamento e di linee guida come impianto non salvaguarderebbe il ricercatore da pressioni indebite per quanto osservato in 3. In quanto regolamento infatti laddove non fosse confrorme alla legge in generale non avrebbe validita'.
In effetti non sembra conforme rispetto alla legge 240 introducendo una differenziazione dell'attivita' curriculare non prevista, introducendo quindi differenze di competenze e tra ricercatori e professori e tra ricercatori stessi, ed introducendo limiti all'attivita' curriculare dei ricercatori oltre la legge in questione. E non lo e' rispetto alla giurisprudenza in generale si per quanto riguarda la previsione regolamentare di incarichi curriculari ai ricercatori non retribuiti, sia all'opposto sulla impossibilita' di recedere dal diritto di ``retribuzione aggiuntiva'' del singolo ricercatore per incarichi curriculari su insegnamenti `necessari'.
- per questo motivo stesso darebbe adito ad una forte conflittualita' puntuale in sede di attribuzione di incarichi
- vi e' anche, a mio parere personale, un ulteriore danno come portato di tale bozza, non a livello di singoli, ma a livello di fascia, introdcendo differenze di competenze non previste dalla legge tra ricercatori e professori e ricercatori stessi (art 6 comma 4 della bozza, art. 8, 9 10 linee guida compiti didattici, art. 4, 5 linee guida programmazione ...)
Sarebbe opportuno che lo sforzo per evitare indebite coercizioni verso colleghi docenti passi per altre vie che da quelle di introdurre differenze di competenze tra il personale docente e elementi illegittimi di differenziazione sulle attivita' oggetto comunque di retribuzione aggiuntiva.
Vincenzo Tortorelli Ricercatore presso il Dipartimento di Matematica ``L. Tonelli''