---------- Forwarded message ---------- Date: Wed, 24 Jan 2007 15:05:04 +0100 From: Roberto Barbuti barbuti@di.unipi.it To: "Matteo Novaga (E-mail)" novaga@dm.unipi.it, "Claudio Casella (E-mail)" casella@dst.unipi.it, "Donatella Rossi (E-mail)" dona@df.unipi.it, "CDD (E-mail)" cdd@di.unipi.it Subject: Resoconto Senato Accademico del 23/1/07
Cari colleghi
Ieri 23 gennaio si e' tenuta la riunione del Senato Accademico. La prima dopo le vacanze di Natale. Matteo e' fuori Pisa per cui vi faro' io il consueto resoconto. Ogni cosa detta sara' quindi imputabile solo a me. Come sempre Il resoconto che segue e' assolutamente non ufficiale ed e' un breve riassunto dei principali punti discussi. Se qualcuno vuole ulteriori informazioni o documenti non esiti a farmene richiesta.
Roberto Barbuti
--------------------------------------------
Il Rettore ha comunicato che sono state previste, dal Consiglio dell'IMT, delle modifiche di Statuto. Le modifiche sono ora all'approvazione del Ministero. I punti principali riguardano a) la rappresentanza delle Universita' nel Consiglio, che e' prevista paritetica, con gli enti lucchesi, fin dalle prime riunioni e b) il reclutamento del personale. Per quanto riguarda il punto b) e' previsto: " ... Al termine di un quadriennio dall'emanazione del presente Statuto, il Consiglio Direttivo della Scuola valutera' l'opportunita' di una proposta di modifica statutaria che consenta il reclutamento anche di personale docente a tempo indeterminato. "
Un punto importante ha riguardato il regolamento per l'elezione della Commissione che dovra' fare le proposte per le modifiche di Statuto. C'e' stata una lunghissima discussione. Alla fine il regolamento presentato (che vi allego alla fine del messaggio) e' stato approvato con solo due modifiche. Per ogni elettorato c'e' un quorum di validita' delle elezioni del 30% degli aventi diritto e le candidature degli studenti dovranno essere sostenute da un numero di firme compreso tra 5 e 10.
E' stato approvato definitivamente il nuovo regolamento del comitato Pari Opportunita' (era gia' stato discusso ma aveva bisogno del parere del Consiglio degli Studenti).
Sono stati approvati le modifiche di regolamento dei seguenti Corsi di Studio: Regolamento del Corso di laurea in scienze geologiche; Regolamento del Corso di laurea specialistica in biodiversità ed evoluzione; Regolamenti dei Corsi di laurea in servizio sociale, in scienze sociali e dei regolamenti dei corsi di laurea specialistica in politiche e relazioni internazionali, in programmazione e politica dei servizi sociali, in scienze politiche, in sociologia, proposte di modifica; Regolamento del Corso di laurea specialistica in scienze delle professioni sanitarie della prevenzione; Regolamento del Corso di laurea specialistica in informatica per l'economia e l'azienda; Regolamento del Corso di laurea in lingue e letterature straniere; del Corsi di laurea specialistica in traduzione dei testi letterari e saggistici e lingue e letterature moderne euroamericane. Per il Corso di laurea in scienze geologiche, il Senato ha ribadito l'invito al consiglio di corso di studio a valutare l'organicità delle propedeuticità proposte.
E' stato approvato l'ordinamento della laurea specialistica in Scienze del Turismo a Lucca.
Dato che 3 borse di studio di dottorato non erano state assegnate (per problemi vari) il Senato ha deliberato di riassegnare le tre borse ancora disponibili alle tre Scuole nelle cui graduatorie risulta il maggior numero di vincitori senza borsa e precisamente: Scuola in Ingegneria "Leonardo da Vinci", Scuola in Diritto pubblico e dell'economia, Scuola in Letterature e filologie moderne.
La Commissione Ricerca, nella seduta del 18 dicembre scorso, ha ultimato l'esame dei progetti di ricerca presentati secondo il bando di selezione approvato dal Senato Accademico nel maggio 2006. Il bando prevedeva il finanziamento fino ad un ammontare complessivo di 300 mila euro di progetti relativi alle aree speciali CIVR. Sono stati presentati 47 progetti, (allegato 3) così distribuiti tra le aree: area 15a (informazione e comunicazione) n° 5 area 15b (qualità e sicurezza alimenti) n°11 area 15c (tecnologie dei nano/microsistemi) n°13 area 15d (tecnologie aerospaziali) n° 6 area 15e (tecnologie per sviluppo e governance sostenibili) n° 6 area 15f (valutazione valorizzazione dei beni culturali). n° 6 I progetti sono stati sottoposti ad una prima selezione volta a verificare il rispetto dei requisiti stabiliti dal bando.A seguito di questa analisi, sono stati ammessi alla valutazione scientifica 39 progetti. Ognuno dei 39 progetti è stato inviato per la valutazione a due referees esperti nel campo della ricerca proposta. A conclusione dei suoi lavori, nella riunione del 18 Dicembre 2006, la Commissione ha deliberato all'unanimità di proporre per il finanziamento i progetti di seguito elencati (nome del responsabile, euro assegnati). CARLINI 45000 euro IZZO 45000 euro SECCO 38000 euro MARCUCCIO 45000 euro PASQUINUCCI 45000 euro IANNACCONE 45000 euro DINI 37000 euro
--------------------------------------------------------------------------
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI ELETTIVI DELLA COMMISSIONE PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO DI ATENEO
Articolo1 - Composizione e indizione
1. Il presente regolamento disciplina le elezioni dei 25 membri elettivi della Commissione istituita per la presentazione di proposte di modifica dello Statuto di Ateneo, così come previsto dalla delibera del Senato Accademico n. 23 del 21 novembre 2006.
2. I membri elettivi di cui al comma precedente sono eletti in rappresentanza di tutte le componenti universitarie e sono così suddivisi: a) 5 membri in rappresentanza dei professori di I fascia; b) 5 membri in rappresentanza dei professori di II fascia; c) 5 membri in rappresentanza dei ricercatori; d) 5 membri in rappresentanza del personale tecnico amministrativo; e) 5 membri in rappresentanza degli studenti. 3. Le elezioni sono indette dal Rettore, con proprio provvedimento. Articolo 2 - Elettorato attivo 1. L'elettorato attivo per l'elezione dei membri di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo spetta, per le rispettive categorie di appartenenza, a tutti i professori di I e II fascia in ruolo presso l'Ateneo, anche se in regime di aspettativa obbligatoria o di alternanza dei periodi di insegnamento e di ricerca ai sensi della normativa vigente. L'elettorato attivo spetta anche ai professori collocati fuori ruolo ai sensi della normativa vigente. 2. L'elettorato attivo per l'elezione dei membri di cui alla lettera c) del precedente articolo spetta a tutti i ricercatori in ruolo, anche se in regime di aspettativa obbligatoria o di alternanza dei periodi di insegnamento e di ricerca ai sensi della normativa vigente. L'elettorato attivo spetta anche ai ricercatori collocati fuori ruolo ai sensi della normativa vigente. Con il termine "ricercatore", si intendono ricompresi gli assistenti di ruolo ad esaurimento. 3. L'elettorato attivo per l'elezione dei membri di cui alla lettera d) del precedente articolo spetta a tutto il personale tecnico amministrativo in ruolo a tempo indeterminato presso l'Ateneo. 4. L'elettorato attivo per l'elezione dei componenti di cui alla lettera e) del precedente articolo spetta a tutti gli studenti che sono rappresentanti in carica per il biennio accademico 2005/07 nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, negli organi di gestione del diritto allo studio e dello sport universitario e nei Consigli di facoltà. 5. Sono esclusi dall'elettorato attivo relativo all'elezione dei membri di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, coloro che si trovano sospesi dal servizio per sentenza di condanna passata in giudicato o per provvedimento disciplinare, o che si trovano sospesi cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale o disciplinare.
6.Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono predisposti ai sensi del successivo articolo 4. Articolo 3 - Elettorato passivo 1. L'elettorato passivo per l'elezione dei membri di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1 spetta, per le rispettive categorie di appartenenza, a tutti i professori di I e II fascia e ai ricercatori in ruolo presso l'Ateneo, salvo coloro che sono in regime di aspettativa obbligatoria o di alternanza dei periodi di insegnamento e di ricerca o collocati fuori ruolo ai sensi della normativa vigente, nonché coloro che si trovano sospesi dal servizio per sentenza di condanna passata in giudicato o per provvedimento disciplinare, o che si trovano sospesi cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale o disciplinare. Sono esclusi, inoltre, dall'elettorato passivo coloro che sono membri in carica nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo e coloro che sono membri di diritto della Commissione in questione, così come indicato con delibera del Senato Accademico n. 23 del 21 novembre 2006. 2. L'elettorato passivo per l'elezione dei componenti di cui alla lettera d) dell'articolo 1 spetta a tutto il personale tecnico amministrativo in ruolo a tempo indeterminato presso l'Ateneo, salvo coloro sono in regime di aspettativa o comandati ai sensi della normativa vigente, nonché coloro che si trovano sospesi dal servizio per sentenza di condanna passata in giudicato o per provvedimento disciplinare, o che si trovano sospesi cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale o disciplinare. Sono esclusi, inoltre, dall'elettorato passivo coloro che sono membri in carica nel Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. 3. L'elettorato passivo per l'elezione dei componenti di cui alla lettera e) dell'articolo 1 spetta a tutti gli studenti che sono rappresentanti in carica, per il biennio accademico 2005/07, negli organi di gestione del diritto allo studio e dello sport universitario e nei Consigli di facoltà. Sono esclusi dall'elettorato passivo coloro che sono membri nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo e il Presidente del Consiglio degli Studenti, quale membro di diritto della Commissione in questione, così come indicato con delibera del Senato Accademico n. 23 del 21 novembre 2006.. Articolo 4 - Elenchi dei votanti 1. L'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto è reso pubblico mediante diffusione sulla pagina web dell'Ateneo e contestuale deposito presso l'ufficio competente per le procedure elettorali almeno 15 giorni prima della data fissata per le votazioni. 2. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino dall'elenco di cui al comma 1 possono essere segnalate al Rettore, entro 7 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo. Sui reclami decide il Rettore in via definitiva nei tre giorni successivi 3. Il quinto giorno precedente la votazione, gli elenchi degli aventi diritto al voto divengono definitivi e sono resi pubblici, con le modalità di cui al comma 1. Articolo 5 - Riunione del corpo elettorale e candidature 1. Le elezioni di cui all'art.1 si svolgono sulla base di candidature ufficiali.
2. Coloro che intendono candidarsi sono tenuti a presentare la propria candidatura nel corso di apposite riunioni dei relativi corpi elettorali di appartenenza, convocate e presiedute, rispettivamente, dai Decani dei professori di I fascia, dei professori di II fascia e dei ricercatori; dal Decano dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo in Senato Accademico e dal Presidente del Consiglio degli Studenti . 3.Successivamente, le candidature presentate alla suddetta riunione del corpo elettorale, dovranno essere formalizzate presso l'ufficio competente delle procedure elettorali, optando per una delle seguenti procedure: - presentarsi direttamente presso l'ufficio competente delle procedure elettorali, muniti di un documento di riconoscimento. Ogni candidatura dovrà essere sottoscritta da un minimo di dieci ad un massimo di quindici elettori, purché appartenenti alla stessa categoria di appartenenza del candidato stesso. In tal caso coloro che intendono sottoscrivere le candidature, sono tenuti a presentarsi presso la stessa sede; - il candidato può provvedere personalmente alla raccolta delle firme di sostegno, accertando l'identità e l'appartenenza di categoria dei sostenitori firmatari, e alla successiva presentazione contestualmente alla dichiarazione di candidatura nei termini suddetti, utilizzando la modulistica reperibile sul sito web di Ateneo. L'operazione di presentazione della documentazione può essere effettuata anche da altra persona appositamente delegata dal candidato, purché munita della copia di un documento d'identità dello stesso. Ciascuna candidatura deve essere sottoscritta da un minimo di dieci ad un massimo di quindici elettori, di cui il candidato dovrà personalmente accertare l'identità e l'appartenenza alla sua stessa categoria. In ogni caso ciascun elettore non può sottoscrivere più di una candidatura. 4. Il calendario e l'orario per la formalizzazione delle candidature saranno indicati nel provvedimento d'indizione delle elezioni. 5. L'Università assicura a tutti i candidati, compatibilmente con il regolare svolgimento delle proprie attività istituzionali, condizioni paritarie di partecipazione alla competizione elettorale, ivi compresa la possibilità di tenere assemblee in locali idonei e di fare uso della posta interna e della mailing list dell'Ateneo.
Articolo 6 - Commissione elettorale locale 1. Alle presenti elezioni sovrintende la Commissione elettorale centrale nominata con apposito decreto rettorale.
Articolo 7 - Commissione di seggio 1. Almeno cinque giorni prima della data fissata per le elezioni, il Rettore costituisce, nominandola con proprio provvedimento, la commissione di seggio, individuandone i membri fra coloro che hanno l'elettorato attivo, in rappresentanza di ciascuna delle componenti dell'Ateneo. In particolare, essa è composta da: a) un professore di I fascia, con funzioni di presidente; b) un professore di II fascia; c) un ricercatore in ruolo; d) un membro del personale tecnico-amministrativo; e) uno studente. 2. La suddetta commissione di seggio è supportata da funzionari esperti delle procedure elettorali e delle procedure telematiche di votazione. 3. Non può far parte della commissione di seggio chi si presenta come candidato.
Articolo 8 - Operazioni di voto 1. Lo svolgimento delle elezioni avviene con la seguente procedura telematica validata a livello nazionale, assicurando l'accertamento dell'identità dell'avente diritto e la massima segretezza del voto. In particolare, i registri dei votanti non sono consultabili né conoscibili da parte di soggetti esterni alla commissione del seggio. 2.Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza, scegliendo fra i candidati appartenenti alla propria categoria. 3. A ciascun elettore sarà consegnato presso il seggio un certificato elettorale nominativo sigillato, previo accertamento dell'identità personale. L'elettore accede ad una postazione di voto, apre il proprio certificato elettorale e digita il proprio codice personale. Il sistema dimostra l'identità associata a tale codice e chiede all' elettore di confermarla in modo da evitare errori nell'identificazione dell'elettore medesimo. Una volta confermata la propria identità, l'elettore sarà chiamato a digitare la chiave segreta di identificazione, contenuta nel certificato suddetto. Se la chiave è corretta l'elettore viene accreditato presso il sistema. A questo punto all'elettore si presenterà la lista dei candidati per la votazione in corso: a ciascun nominativo è associato un numero progressivo e fra le scelte possibili è prevista anche la "scheda bianca". 4. Il sistema non consente l'espressione di voto per persone che non siano validamente candidate. Viene quindi richiesta una ulteriore esplicita conferma della propria volontà all'elettore, onde evitare effetti non voluti. Dopo tale conferma la preferenza diviene non più modificabile, né revocabile.
Articolo 9-Validità delle votazioni 1. Le votazioni sono sempre valide qualunque sia il numero dei votanti per ciascuno dei collegi elettorali interessati.
Articolo 10 - Operazioni di scrutinio e proclamazione dei risultati 1. Dopo la chiusura delle operazioni di voto la commissione di seggio, avvalendosi degli esperti, procede allo scrutinio dei voti che, forniti dal sistema elettorale, vengono visualizzati e stampati. 2. Per ciascuno dei collegi elettorali relativi alle elezioni dei membri di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 1, risultano eletti i primi cinque candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra due o più candidati, risulta eletto colui che ha la maggiore anzianità di servizio nel ruolo presso l'Università di Pisa e, a parità anche di anzianità di servizio, il più giovane d'età. 3. Per l'elezione dei componenti di cui alla lettera e) dell'articolo 1, risultano eletti i primi cinque studenti che abbiano riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti fra due o più candidati sarà dichiarato eletto il più giovane accademicamente, in riferimento all'Università di Pisa. In caso di ulteriore parità, sarà dichiarato eletto il più giovane di età. 4. Successivamente la Commissione elettorale centrale di cui all'articolo 6 prende atto del risultato elettorale e li trasmette al Rettore per la nomina. 5. I risultati elettorali e i nominativi degli eletti sono resi pubblici sul sito web dell'Ateneo. Articolo 11 - Mandato 1. I membri elettivi della Commissione proponente di cui all'articolo 1, comma 1, sono nominati con decreto del Rettore e durano in carica fino all'ultimazione dei lavori.
Articolo 12 - Sostituzioni 1. In caso di rinuncia alla nomina o di dimissioni anticipate, di trasferimento in altra amministrazione o di cessazioni dal servizio o dagli studi, o per qualsiasi altra causa di decadenza, l'eletto viene sostituito con il primo disponibile nella graduatoria dei non eletti relativi allo stesso collegio elettorale. Con riferimento ai membri di cui alla lettera e) dell'articolo 1 non è causa di decadenza l'eventuale scadenza naturale del mandato di rappresentante degli studenti nell'organo per il quale è stato nominato. 2. I sostituti rimangono in carica fino alla conclusione dei lavori . 3. Se non vi sono altri candidati utilmente collocati in graduatoria, non si procederà alla relativa sostituzione.
Articolo 13 - Reclami 1. I reclami concernenti tutte le operazioni elettorali, salvo quanto previsto specificatamente per le operazioni di cui all'art. 4, devono essere presentati al Rettore entro il termine di tre giorni lavorativi dall'atto conclusivo della fase del procedimento elettorale a cui si riferiscono. 2. I termini per i reclami decorrono dalla data in cui gli atti conclusivi sono resi pubblici secondo le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti. 3. Sui reclami decide, in via definitiva, nei due giorni successivi, la Commissione elettorale centrale di cui all'art. 6, dandone immediata notificazione all' interessato. 4. Sono legittimati a proporre reclamo contro le operazioni elettorali, comprese quelle relative allo scrutinio, alla proclamazione degli eletti ed alla conseguente nomina, gli elettori che hanno partecipato alle votazioni stesse. Articolo 13 - Norma finale 1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto dell'emanazione ed è reso pubblico sul sito web dell'Ateneo.