Ringraziando Alberto
per la ricerca svolta, si deve osservare che il parere del CUN e' scorretto. Ripeto solo citando il DP382/80 quanto mesi fa avevo scritto.
In sostanza sia le normative nazionali che i regolamenti di ateneo stabiliscono per i ricercatori solo
quello che sono eventualmente abilitati a fare e non quello che devono fare
sottolineando implicitamente la loro ``responsabilita' limitata''.
Cito il primo, il terzo ed ultimo capoverso della chiosa al documento del CUN
``Sottolinea che secondo la legislazione su indicata non è possibile costringere – esplicitamente o implicitamente – i ricercatori universitari a tempo indeterminato a compiti didattici che esulino da quelli definiti dalle norme come “integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali” (art.32 DPR 382/80)
...
l'esigenza ineludibile della corretta individuazione dei compiti didattici aggiuntivi che debbono essere esclusivamente svolti in quelle attività che affiancano le lezioni, al di fuori del monte ore previsto per il corso ufficiale.''
Leggendo il citato articolo 32 DPR 382 si evince che quanto scritto nel primo capoverso e' scorretto. Infatti l'articolo recita
``Art. 32 Compiti dei ricercatori universitari. I ricercatori universitari contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e assolvono a compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali. Tra tali compiti sono comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento ed alle connesse attività tutoriali.''
Nessuna menzione all'obbligatorieta' di tali compiti integrativi e' palesata. Come d'altronde nella piu' recente normativa e sottolineato altrove nello stesso documento del CUN : ``il D.M. 270/2004 (art.11, comma 7, lettera c) intervenendo nel merito della attribuzione dei compiti didattici dei professori e dei ricercatori che sono rinviate ai Regolamenti Didattici degli Atenei non si pronuncia, né potrebbe farlo trattandosi di un Decreto Ministeriale, in relazione all'obbligatorietà di tali compiti ...''
Il punto e' che si parla di ``compiti didattici'' dei ricercatori piuttosto che di ``doveri didattici'' cui sottostanno professori ordinari ed associati (Art. 10 Doveri didattici dei professori. e Art. 22 Stato giuridico dei professori associati.) Differenza lessicale non da poco in quanto i ``compiti didattici'', e quindi in toto i ``compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali. ... comprese le esercitazioni ... '', non costituiscono obbligo per il ricercatore ne gli possono essere imposti, ma costituiscono solo le attivita' che puo' eventualmente sostenere.
In effetti l'articolo 32 continua
``Possono altresì svolgere, oltre ai compiti didattici, di cui al precedente comma, cicli di lezioni interne ai corsi attivati e attività di seminario secondo modalità definite dal consiglio del corso di laurea e d'intesa con i professori titolari degli insegnamenti ufficiali. Possono altresì partecipare alle commissioni d'esame di profitto come cultori della materia.''
Quindi l'articolo 32 DPR382/80, e la legislazione seguente che ammette i ricercatori tra l'altro all'eventuale responsabilta' di corsi affidamenti e supplenze, assimila totalmente i ``compiti didattici che esulino da quelli definiti dalle norme come integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali'' a questi ultimi integrativi, contrariamente a quanto sembra asserire il parere del CUN.
Infatti l'articolo 32 recita d'appresso
``I consigli delle facoltà dalle quali i ricercatori dipendono determinano, ogni anno accademico, gli impegni e le modalità di esercizio delle funzioni scientifiche e di quelle didattiche. Per le funzioni didattiche il ricercatore è tenuto ad un impegno per non più di 250 ore annue annotate dal ricercatore medesimo in apposito registro. ... Le predette modalità sono definite, sentito il ricercatore interessato, dal consiglio del corso di laurea, per quanto concerne le attività didattiche ...''
Per cui la determinazione di tutti i compiti didattici (sia integrativi a corsi che non integrativi) e' soggetta al consenso del ricercatore interessato.
I compiti non integrativi, detti ``aggiuntivi'', ai quali e' concesso l'accesso dei ricercatori sono stati precipuamente introdotti dalla normativa seguente il DPR 382/80.
Il documento del CUN introduce una surrettizia, per quanto riguarda i ricercatori, distinzione tra ``compiti integrativi'' e ``compiti aggiuntivi'' ``che esulino'' i primi. Nel caso dei professori e' chiara la nozione di `` aggiuntivo'' essendo da sempre presente un preciso obbligo minimo per svolgere attivita' didattica. Nel caso dei ricercatori il termine ``aggiuntivo'' non si puo' riferire che alle diverse `aggiunte', operate nella legislazione negli ultimi decenni, alla loro possibilita' di accedere a responsabilita' didattiche, scientifiche ed accademiche . Distinzione quindi inesistente nella norma in quanto come visto nell'articolo 32 i compiti cosi detti integrativi ai corsi sono senza soluzione di continuita' assimilati a ``cicli di lezioni etc. ...''. Distinzione altresi inesistente nella prassi in quanto in molti casi i ricercatori hanno tenuto corsi per affidamento in vece di compiti integrativi a corsi.
VMT
On Thu, 16 Sep 2010, Alberto Abbondandolo wrote:
Immagino che gia' l'abbiate ricevuta, ma vi mando la recente delibera del CUN sulle attivita' didattiche dei ricercatori. Presenta qualche ambiguita', ma dalla frase finale mi sembra abbastanza evidente che nemmeno i corsi di esercitazioni possano essere imposti ai ricercatori. Ciao,
alberto