Cari docenti,
sottopongo di nuovo alla vostra attenzione il messaggio sulle missioni che abbiamo ricevuto oggi per chiedervi di avvertire anche i _*collaboratori esterni che andranno in missione sui vostri fondi di ricerca.*_
* Oggetto: missioni -- rimborso spese per iscrizione a convegni - rimborso indennità chilometrica *
L'articolo 7 del Regolamento per le missioni fuori sede prevede fra le altre spese rimborsabili anche l'iscrizione a convegni, "se la relativa fattura e' intestata sia al soggetto che alla struttura di appartenenza". La norma, dunque, condiziona il rimborso della spesa alla intestazione della fattura prioritariamente alla struttura universitaria e eventualmente anche al soggetto interessati. Sulla norma regolamentare incide anche la disciplina tributaria che considera imponibili IRPEF i rimborsi di spese diversi da vitto, viaggio ed alloggio, come appunto le iscrizioni a convegno. Sul piano applicativo e' stata quindi considerata come condizione imprescindibile per il pieno rimborso non imponibile l'intestazione del documento di spesa alla struttura universitaria, eventualmente seguita dal nome del partecipante alla manifestazione. Anche i dati fiscali da trasmettere agli organizzatori del convegno, codice fiscale e/o partita IVA , devono essere quelli dell'Ateneo. Nel caso, infatti, di intestazione al solo partecipante si e' finora ritenuto che l'importo della fattura fosse rimborsabile ma, al contempo, costituisse una spesa imponibile, equivalendo, in buona sostanza, ad una corrispondente maggiorazione della retribuzione. Tale maggiorazione, tuttavia, non trova la sua fonte in alcuna disposizione normativa o contrattuale. Si e' quindi dell'avviso che, ad esclusione delle missioni gia' autorizzate alla data della presente nota, d'ora innanzi debba essere totalmente escluso il rimborso delle spese per l'iscrizione a convegni qualora la relativa fattura sia intestata soltanto al soggetto interessato.
********* L'articolo 5 del Regolamento prevede, fra le spese rimborsabili conseguenti all'utilizzo di veicoli di proprieta' (o comunque nella disponibilita'del titolare). il costo chilometrico desumibile dall'applicazione delle tariffe ACI tra sede di partenza e sede di arrivo (con esclusione di qualsiasi rimborso per spese di carburante, interventi di manutenzione e riparazione). Il riferimento alle tariffe ACI rappresenta una novita' rispetto al rimborso di € 0,21/Km previsto dal regolamento previgente, che consente una refusione delle spese piu'effettiva. Dal punto di vista applicativo, tuttavia, emergono alcune criticita' nell'applicazione rigorosa del metodo di calcolo descritto nella nota a suo tempo emanata e consultabile su www.unipi.it/ateneo/governo/regolament/ateneo/circolari/allcircmis.pdf. Infatti la considerazione dei costi non proporzionali avrebbe comportato la necessita' di un rapporto tra la percorrenza annua complessiva del veicolo e quella annua (relativa alle missioni) nonche' un ragguaglio temporale per le missioni effettuate, costringendo ad un conguaglio a fine anno. Inoltre, poiche' la maggior parte delle missioni dei dipartimenti gravano sui progetti di ricerca (dunque su risorse legate ad una precisa scadenza), tale conguaglio spesso sarebbe intervenuto a contratti conclusi con difficolta' quindi di imputazione delle spese al progetto. In considerazione di cio' il Gruppo Misto ha convenuto di semplificare la procedura suggerendo di moltiplicare il costo chilometrico relativo alla specifica tipologia del veicolo usato per la missione (tabella COSTI PROPORZIONALI €/Km) per il totale dei chilometri percorsi per quella missione. L'importo cosi'determinato e' rimborsato all'utilizzatore del mezzo proprio e non e' soggetto a ritenute fiscali. Resta inteso che la procedura anzidetta rimane pienamente legittima e consente, dunque, di evitare successive operazioni di conguaglio.
Saluti,
Simona Guidotti