Ai collghi, ai senatori
avendo letto le bozze di regolamento per gli incarichi didattici e le linee guida che verranno sottoposti all'approvazione del Senato, ritengo utile diffondere alcuni punti di approfondimento che si sono potuti sviluppare con altri colleghi ricercatori.
1- la legge 240 per quanto riguarda le competenze non introduce alcuna distinzione tra ricercatori a tempo indeterminato con tre anni di attivita' didattica, e professori se non nell'elettrorato passivo per le cariche di rettore e presidente di eventuali organi di collegamento.
Introduce solo delle differenze di obblighi sull'attivita' didattica: gli obblighi didattici dei ricercatori a tempo indeterminato vengono puntualmente specificati dalla legge 240 circoscrivendoli all'attivita'
In effetti la legge in questione permette, ai ricercatori a tempo indeterminato con tre anni di attivita' didattica, di essere incaricati di attivita' didattica curriculare.
2- d'altronde la legge 240, richiamando esplicitamente le norme e la giurisprudenza in materia, specifica che il ricercatore ha diritto alla ``retribuzione aggiuntiva'' per QUALSIASI incarico didattico non integrativo in particolare per TUTTA la didattica curricolare;
Non si vede quindi come introdurre limitazioni a questo diritto tramite regolamenti per mezzo di distinzioni sull'attivita' in questione diverse da quelle previste dalla legge.
3- al soggetto del diritto ``alla retribuzione aggiuntiva'' non si puo' impedire di NON avvalersi di tale diritto.
4- si e' lamentata da parte della maggioranza dei colleghi la possibilita' di indebito sovraccarico sull'attivita' didattica dei ricercatori e per questo si e' sollecitata l'intrioduzione nei regolamenti di norme restrittive a proposito dell'attivita' non curricolare e non retributa dei ricercatori.
Cio' detto mi permetto di esprimere delle mie conclusioni
- Questa bozza di regolamento e di linee guida come impianto non salvaguarderebbe il ricercatore da pressioni indebite per quanto osservato in 3. In quanto regolamento infatti laddove non fosse confrorme alla legge in generale non avrebbe validita'.
In effetti non sembra conforme rispetto alla legge 240 introducendo una differenziazione dell'attivita' curriculare non prevista, introducendo quindi differenze di competenze e tra ricercatori e professori e tra ricercatori stessi, ed introducendo limiti all'attivita' curriculare dei ricercatori oltre la legge in questione. E non lo e' rispetto alla giurisprudenza in generale si per quanto riguarda la previsione regolamentare di incarichi curriculari ai ricercatori non retribuiti, sia all'opposto sulla impossibilita' di recedere dal diritto di ``retribuzione aggiuntiva'' del singolo ricercatore per incarichi curriculari su insegnamenti `necessari'.
- per questo motivo stesso darebbe adito ad una forte conflittualita' puntuale in sede di attribuzione di incarichi
- vi e' anche, a mio parere personale, un ulteriore danno come portato di tale bozza, non a livello di singoli, ma a livello di fascia, introdcendo differenze di competenze non previste dalla legge tra ricercatori e professori e ricercatori stessi (art 6 comma 4 della bozza, art. 8, 9 10 linee guida compiti didattici, art. 4, 5 linee guida programmazione ...)
Sarebbe opportuno che lo sforzo per evitare indebite coercizioni verso colleghi docenti passi per altre vie che da quelle di introdurre differenze di competenze tra il personale docente e elementi illegittimi di differenziazione sulle attivita' oggetto comunque di retribuzione aggiuntiva.
Vincenzo Tortorelli Ricercatore presso il Dipartimento di Matematica ``L. Tonelli''
Enzo trovo questa tua mail quantomeno inopportuna.
Non entro nel merito delle questioni che poni, dato che ho avuto modo di farlo in altre sedi. Hai ovviamente diritto di esprimere la tua opinione, la quale, sia chiaro, e' ancor meno che minoritaria: isolata. Ma e' piuttosto inqualificabile e' il metodo: scrivere all'intero senato accademico, incluso rettore, presidi, e studenti, descrivendo una posizione che di fatto contraddice quella della quasi totalita' dei tuo colleghi ricercatori, e dunque la scredita. La sede per esprimere questo dissenso e' invece l'apposita assemblea dei RU di ateneo che, come sai, si terra' lunedi'.
Come ti ho spiegato anche l'altra sera, poiche' non siamo nella facolta' del mulino bianco dell'universita' degli studi barilla, ci sono diverse persone non esattamente ben disposte verso i ricercatori alle quali hai offerto sul classico piatto d'argento una succulenta occasione di screditare noi tutti e la battaglia che stiamo facendo sugli incarichi didattici. Avresti almeno dovuto precisare che la tua era un'opinione personale e, soprattutto, isolata.
ciao nadia
On 4/8/11 2:16 PM, Vincenzo Tortorelli wrote:
Ai collghi, ai senatori
avendo letto le bozze di regolamento per gli incarichi didattici e le linee guida che verranno sottoposti all'approvazione del Senato, ritengo utile diffondere alcuni punti di approfondimento che si sono potuti sviluppare con altri colleghi ricercatori.
1- la legge 240 per quanto riguarda le competenze non introduce alcuna distinzione tra ricercatori a tempo indeterminato con tre anni di attivita' didattica, e professori se non nell'elettrorato passivo per le cariche di rettore e presidente di eventuali organi di collegamento.
Introduce solo delle differenze di obblighi sull'attivita' didattica: gli obblighi didattici dei ricercatori a tempo indeterminato vengono puntualmente specificati dalla legge 240 circoscrivendoli all'attivita'
In effetti la legge in questione permette, ai ricercatori a tempo indeterminato con tre anni di attivita' didattica, di essere incaricati di attivita' didattica curriculare.
2- d'altronde la legge 240, richiamando esplicitamente le norme e la giurisprudenza in materia, specifica che il ricercatore ha diritto alla ``retribuzione aggiuntiva'' per QUALSIASI incarico didattico non integrativo in particolare per TUTTA la didattica curricolare;
Non si vede quindi come introdurre limitazioni a questo diritto tramite regolamenti per mezzo di distinzioni sull'attivita' in questione diverse da quelle previste dalla legge.
3- al soggetto del diritto ``alla retribuzione aggiuntiva'' non si puo' impedire di NON avvalersi di tale diritto.
4- si e' lamentata da parte della maggioranza dei colleghi la possibilita' di indebito sovraccarico sull'attivita' didattica dei ricercatori e per questo si e' sollecitata l'intrioduzione nei regolamenti di norme restrittive a proposito dell'attivita' non curricolare e non retributa dei ricercatori.
Cio' detto mi permetto di esprimere delle mie conclusioni
- Questa bozza di regolamento e di linee guida come impianto non
salvaguarderebbe il ricercatore da pressioni indebite per quanto osservato in 3. In quanto regolamento infatti laddove non fosse confrorme alla legge in generale non avrebbe validita'.
In effetti non sembra conforme rispetto alla legge 240 introducendo una differenziazione dell'attivita' curriculare non prevista, introducendo quindi differenze di competenze e tra ricercatori e professori e tra ricercatori stessi, ed introducendo limiti all'attivita' curriculare dei ricercatori oltre la legge in questione. E non lo e' rispetto alla giurisprudenza in generale si per quanto riguarda la previsione regolamentare di incarichi curriculari ai ricercatori non retribuiti, sia all'opposto sulla impossibilita' di recedere dal diritto di ``retribuzione aggiuntiva'' del singolo ricercatore per incarichi curriculari su insegnamenti `necessari'.
- per questo motivo stesso darebbe adito ad una forte conflittualita'
puntuale in sede di attribuzione di incarichi
- vi e' anche, a mio parere personale, un ulteriore danno come portato
di tale bozza, non a livello di singoli, ma a livello di fascia, introdcendo differenze di competenze non previste dalla legge tra ricercatori e professori e ricercatori stessi (art 6 comma 4 della bozza, art. 8, 9 10 linee guida compiti didattici, art. 4, 5 linee guida programmazione ...)
Sarebbe opportuno che lo sforzo per evitare indebite coercizioni verso colleghi docenti passi per altre vie che da quelle di introdurre differenze di competenze tra il personale docente e elementi illegittimi di differenziazione sulle attivita' oggetto comunque di retribuzione aggiuntiva.
Vincenzo Tortorelli Ricercatore presso il Dipartimento di Matematica ``L. Tonelli''
La considerazione politica del confronto e del dibattito
non puo' prescindere e sorpassare i limiti dei diritti e della legge.
Su certe questioni non si va a maggioranza: non sono questioni di lavoro
politico, sono questioni rispetto dei diritti e delle norme.
L'opportunita' del mio intervento sta innanzitutto in questo.
E questo senza contare la mia opinione riguardo al fatto
che la posizione dei colleghi ricercatori piu' impegnati e' un danno
per tutta la categoria e quindi per l'universita'.
Come docente come cittadino mi sembra invece piuttosto qualificante la
possibilita' di interpellare direttamente i membri degli organi di
governo di una comunita' relativamente circoscritta.
Riguardo alla tua conclusione ti sbagli:
ho ben specificato che le conclusioni e le opinioni sono mie personali
e quindi con piu' forza rigetto il tuo (o meglio vostro) attacco.
Visto poi che le considerazioni iniziali non sono mie idee ma sono
palesi a chiunque sappia leggere, e quindi osservazioni oggettive non
vedo perche' farle passare per mie idee.
Ritengo di non avere offerto nulla su un piatto d'argento a nessuno.
I quattro punti che paleso sono ben chiari ai personaggi che paventi. Di
fatto se ne sono ben guardati dall'enunciarli o da usarli perche queste
verita' sono a nostro favore non a loro favore.
Vincenzo
On Fri, 8 Apr 2011, Nadia Pisanti wrote:
Enzo trovo questa tua mail quantomeno inopportuna.
Non entro nel merito delle questioni che poni, dato che ho avuto modo di farlo in altre sedi. Hai ovviamente diritto di esprimere la tua opinione, la quale, sia chiaro, e' ancor meno che minoritaria: isolata. Ma e' piuttosto inqualificabile e' il metodo: scrivere all'intero senato accademico, incluso rettore, presidi, e studenti, descrivendo una posizione che di fatto contraddice quella della quasi totalita' dei tuo colleghi ricercatori, e dunque la scredita. La sede per esprimere questo dissenso e' invece l'apposita assemblea dei RU di ateneo che, come sai, si terra' lunedi'.
Come ti ho spiegato anche l'altra sera, poiche' non siamo nella facolta' del mulino bianco dell'universita' degli studi barilla, ci sono diverse persone non esattamente ben disposte verso i ricercatori alle quali hai offerto sul classico piatto d'argento una succulenta occasione di screditare noi tutti e la battaglia che stiamo facendo sugli incarichi didattici. Avresti almeno dovuto precisare che la tua era un'opinione personale e, soprattutto, isolata.
ciao nadia
On 4/8/11 2:16 PM, Vincenzo Tortorelli wrote:
Ai collghi, ai senatori
avendo letto le bozze di regolamento per gli incarichi didattici e le linee guida che verranno sottoposti all'approvazione del Senato, ritengo utile diffondere alcuni punti di approfondimento che si sono potuti sviluppare con altri colleghi ricercatori.
1- la legge 240 per quanto riguarda le competenze non introduce alcuna distinzione tra ricercatori a tempo indeterminato con tre anni di attivita' didattica, e professori se non nell'elettrorato passivo per le cariche di rettore e presidente di eventuali organi di collegamento.
Introduce solo delle differenze di obblighi sull'attivita' didattica: gli obblighi didattici dei ricercatori a tempo indeterminato vengono puntualmente specificati dalla legge 240 circoscrivendoli all'attivita'
In effetti la legge in questione permette, ai ricercatori a tempo indeterminato con tre anni di attivita' didattica, di essere incaricati di attivita' didattica curriculare.
2- d'altronde la legge 240, richiamando esplicitamente le norme e la giurisprudenza in materia, specifica che il ricercatore ha diritto alla ``retribuzione aggiuntiva'' per QUALSIASI incarico didattico non integrativo in particolare per TUTTA la didattica curricolare;
Non si vede quindi come introdurre limitazioni a questo diritto tramite regolamenti per mezzo di distinzioni sull'attivita' in questione diverse da quelle previste dalla legge.
3- al soggetto del diritto ``alla retribuzione aggiuntiva'' non si puo' impedire di NON avvalersi di tale diritto.
4- si e' lamentata da parte della maggioranza dei colleghi la possibilita' di indebito sovraccarico sull'attivita' didattica dei ricercatori e per questo si e' sollecitata l'intrioduzione nei regolamenti di norme restrittive a proposito dell'attivita' non curricolare e non retributa dei ricercatori.
Cio' detto mi permetto di esprimere delle mie conclusioni
- Questa bozza di regolamento e di linee guida come impianto non
salvaguarderebbe il ricercatore da pressioni indebite per quanto osservato in 3. In quanto regolamento infatti laddove non fosse confrorme alla legge in generale non avrebbe validita'.
In effetti non sembra conforme rispetto alla legge 240 introducendo una differenziazione dell'attivita' curriculare non prevista, introducendo quindi differenze di competenze e tra ricercatori e professori e tra ricercatori stessi, ed introducendo limiti all'attivita' curriculare dei ricercatori oltre la legge in questione. E non lo e' rispetto alla giurisprudenza in generale si per quanto riguarda la previsione regolamentare di incarichi curriculari ai ricercatori non retribuiti, sia all'opposto sulla impossibilita' di recedere dal diritto di ``retribuzione aggiuntiva'' del singolo ricercatore per incarichi curriculari su insegnamenti `necessari'.
- per questo motivo stesso darebbe adito ad una forte conflittualita'
puntuale in sede di attribuzione di incarichi
- vi e' anche, a mio parere personale, un ulteriore danno come portato
di tale bozza, non a livello di singoli, ma a livello di fascia, introdcendo differenze di competenze non previste dalla legge tra ricercatori e professori e ricercatori stessi (art 6 comma 4 della bozza, art. 8, 9 10 linee guida compiti didattici, art. 4, 5 linee guida programmazione ...)
Sarebbe opportuno che lo sforzo per evitare indebite coercizioni verso colleghi docenti passi per altre vie che da quelle di introdurre differenze di competenze tra il personale docente e elementi illegittimi di differenziazione sulle attivita' oggetto comunque di retribuzione aggiuntiva.
Vincenzo Tortorelli Ricercatore presso il Dipartimento di Matematica ``L. Tonelli''