Cari
mi dispiace tornare sull'argomento e chioedo scusa per le mail multiple ma riporto la mia ultima replica sul forum aproposito della bozza (soggetta pare a ben altre discussioni).
comunque proprio oggi ho avuto conferma dei miei `sospetti' e sono dell'avviso che bisogna stare molto attenti ad introdurre anche a livello di regolamenti e sopratutto alivello statutario differerenze di ``competenze'' tra ricercatori e professori. Chiaramente benvenute sono le differenze di ``obblighi'' giocando per noi al ribasso.
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``Caro Giovanni, cari colleghi
ho conferma da persone competenti con ruolo istituzionale della validita' della mia interpretazione.
Quindi se vuoi non esprimo piu' una mia opinione ma una `prassi giuridica'.
Relata refero:
1- per legge il ricercatore ha diritto alla ``retribuzione aggiuntiva'' per QUALSIASI incarico didattico non integrativo in particolare per TUTTA la didattica curricolare; non si possono introdurre limitazioni a questo diritto tramite regolamenti con distinzioni sull'attivita' in questione diverse da quelle previste dalla legge
2- per legge al soggetto del diritto ``alla retribuzione aggiuntiva'' non si puo' impedire di NON avvalersi di tale diritto: e questo ha valore ancor piu' forte.
Le conclusioni oggettive sono: il comma all'articolo 6 della bozza di regolamento di cui si sta discutendo
-per quanto riguarda quanto espresso in 2 non e' di salvaguardia ad eventuali coercizioni indebite
- per quanto riguarda quanto espresso in 1 introduce in potenza un elemento di conflittualita' (id est: mi si chiede di fare un corso curricolare non necessario, io dico si se me lo pagate, loro rispondono il regolamento non lo prevede, io controbatto la legge si)
Assodate sono quindi l'oggetiva inutilita' del comma per quanto riguarda la salvaguardia individuale, del ricercatore, e la sua oggetiva dannosita' per quanto riguarda un poteziale portato conflittuale.
Rimane infine il mio parere personale su l'ulteriore danno che porta, non a livello personale, ma a livello di fascia, introdcendo una differenza di competenze non prevista dalla legge tra ricercatori e professori che puo' essere base di una discriminazione sulla rappresentanza.
vincenzo''