Cari Colleghi,
qualcuno ha segnalato che l'art. 18 comma 5 della legge Gelmini
proibisce la pratica dei tirocini in gruppi di ricerca per gli studenti
triennali e, se preso alla lettera, anche a quelli a ciclo unico come i
medici. Il comma recita:
5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle
universita`, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento
delle attivita` di ricerca presso le universita` sono riservati
esclusivamente:
a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo
determinato;
b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 19;
c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonche´ a studenti
di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attivita`
formative;
d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23;
e) al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato
presso le universita` purche´ in possesso di specifiche competenze nel
campo della ricerca;
f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o
privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca
banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purche´ sulla base di
specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'universita` ad
eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attivita` di
ricerca e degli eventuali costi assicurativi.
Suppongo che i punti a,b,c,d,e riguardino personale e studenti delle
universita` italiane (non SOLTANTO dell'universita` cui appartiene il
gruppo di ricerca, ma NON di universita` straniere).
Il punto c e` l'unico che parla degli studenti universitari italiani,
dottorandi compresi ma triennali esclusi. A prenderlo alla lettera,
questi ultimi non possono piu` entrare nei laboratori di ricerca. Di
sicuro non possono piu` avere nessun riconoscimento del lavoro di
ricerca eventualmente fatto (pubblicazioni o altro).
Il punto f, se non sbaglio, e` l'unico che riguarda personale esterno
all'universita`. Mi sembra che proibisca di ospitare collaboratori
esterni (italiani non universitari, tutti gli stranieri, docenti
studenti o ricercatori), in assenza di specifica convenzione. C'e` un
forte rischio burocrazia. Per ricevere la visita di un prof o studente
straniero con cui collaboro dovrei firmare (o far firmare al mio
direttore di dipartimento? o al mio rettore?) una convenzione con il suo
ente, e altrettanto dovra` fare lui. E tutti i progetti di ricerca
internazionali, sottoscritti secondo formalita` diverse che la nostra
amministrazione non chiamerebbe "convenzioni", che fine fanno?
Vorrei sentire la vostra interpretazione.
Cordiali saluti
Maurizio Persico
---------------------------------------------
Prof. Maurizio Persico
Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale
Universita` di Pisa
v. Risorgimento 35
I-56126 PISA (ITALY)
tel 0039-050-2219243
fax 0039-050-2219260
e-mail mau(a)dcci.unipi.it
http:\\perseo.dcci.unipi.it
---------------------------------------------
"If you think education is expensive, try ignorance"
(D. Bok, President of Harvard University 1971-1990)