La decisione sul prepensionamento dei ricercatori e' una follia per diverse ragioni, di merito e di diritto.
Lasciando da parte il merito, di cui si e' gia' detto, in diritto la decisione e' palesemente illegittima. La legge 133/08 art. 72 prevede che si possa fare il prepensionamento, ma aggiunge testualmente: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati e professori universitari." Notate, non si dice "di ruolo", ne' "Ordinari o associati".
Ma un'altra legge precedente, 230/05 stabilisce all'art. 5 comma 11 che i ricercatori con incarico di insegnamento sono professori aggregati.
"Ai ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati ....sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari .... Ad essi e' attribuito il titolo di professore aggregato per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli."
Non vale dire che col prepensionamento si perde incarico e titolo: ci vogliono 6 mesi di preavviso, quindi bisogna prima togliere il corso, e dopo 6 mesi licenziare.
Quindi sicuro ricorso al TAR, se va bene con sospensiva, se va male con reintegro successivo.
Carlo Traverso