La mia sensazione e' che lo scopo di quel comma fosse stabilire chi potesse essere inserito come componente in un progetto di ricerca finanziato dal ministero (stile PRIN, FIRB e simili), e non chi potesse entrare fisicamente in un laboratorio; questo spiega anche il comma successivo, che dice esplicitamente che per progetti di ricerca finanziati da enti stranieri tutto cio' non si applica.
Dopodiche' concordo che e' scritto male, e che la frase "svolgimento delle attivita' di ricerca presso le universita'" si presta alle interpretazioni restrittive avanzate qui, per cui forse richieste di chiarimenti potrebbero essere utili (ma richieste di chiarimenti presentate bene, cioe' suggerendo direttamente la soluzione corretta, che chiaramente non e' impedire agli studenti e agli stranieri di mettere il naso in un laboratorio...)
Ciao, Marco
io non capisco molto di legge ma mi pare che la prima cosa da fare sia chiedere chiarimenti in via istituzionale su cosa vogliano dire questi commi, potrebbero cominciare i direttori dei laboratori a chiederlo ai rettori.
Insomma prima di fare una qualunque azione meglio avere tutti i dettagli formali. Poi si vede come agire
claudio
On Jan 30, 2011, at 8:19 AM, anna painelli wrote:
sì ma... mettiamo che un collega straniero venga per un seminario e si fermi che so 2 giorni... mettiamo che ci chieda di fare un giro nei laboratori a vedere un po' di strumentazione. Mettiamo che ci vergogniamo di dirgli/le che la LEGGE italiana ce lo impedisce.... e mettiamo che durante una visita ancorchè superficiale inciampi e si faccia male (o esploda un pallone con su una reazione o....): io non avrei tanta voglia di finire in galera... o no?
E quando un collega straniero mi manda uno studente di PhD a fare una settimana di misure?? che gli dico? che dobbiamo firmare prima una convenzione fra rettori? Ma vi immaginate le risate? già le occasioni sono minime (non è che si abbia più tanta strumentazione in grado di attirare gente da fuori), così si riduranno a zero!
Personalmente non credo più che queste assurdità siano dovute all'ingenuità del legislatore, ho sempre più l'impressione che si voglia impedire alle università pubbliche di funzionare soffocandole di pastoie burocratiche che, unite ai tagli draconiani, impediscano finalmente ai recalcitranti scienziati e ricercatori italiani di fare qualunque cosa possa aiutare la ricerca a sopravvivere nelle nostre università. Certo l'IIT o le università private non devono sottostare a queste assurde regole.
saluti anna
2011/1/29 Roberto Battiston roberto.battiston@pg.infn.it
E' una delle tante idiozie di questa legge, ma se le cose stanno cosi' sarà necessario, istruttivo e, perché no, divertente violare in massa la legge. Che vengano a denunciare i professori che "fanno partecipare ad un gruppo di ricerca" uno studente della laurea triennale o che gli fannio firmare un lavoro scientifico. Faccio notare che non si parla di accesso ai laboratori, ma di accesso all'attività ricerca tout court.
Voglio proprio vedere un giudizio in cui un docente debba difendersi da una tale ignominiosa accusa. Ci sarebbe da morire dal ridere e fare un simile processo in mondovisione.
Roberto Battiston
On 29/01/11 12:19, "mau@dcci.unipi.it" mau@dcci.unipi.it wrote:
Cari Colleghi,
qualcuno ha segnalato che l'art. 18 comma 5 della legge Gelmini proibisce la pratica dei tirocini in gruppi di ricerca per gli studenti triennali e, se preso alla lettera, anche a quelli a ciclo unico come i medici. Il comma recita:
- La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle
universita`, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attivita` di ricerca presso le universita` sono riservati esclusivamente: a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato; b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 19; c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonche´ a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attivita` formative; d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23; e) al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le universita` purche´ in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca; f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purche´ sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'universita` ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attivita` di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.
Suppongo che i punti a,b,c,d,e riguardino personale e studenti delle universita` italiane (non SOLTANTO dell'universita` cui appartiene il gruppo di ricerca, ma NON di universita` straniere).
Il punto c e` l'unico che parla degli studenti universitari italiani, dottorandi compresi ma triennali esclusi. A prenderlo alla lettera, questi ultimi non possono piu` entrare nei laboratori di ricerca. Di sicuro non possono piu` avere nessun riconoscimento del lavoro di ricerca eventualmente fatto (pubblicazioni o altro).
Il punto f, se non sbaglio, e` l'unico che riguarda personale esterno all'universita`. Mi sembra che proibisca di ospitare collaboratori esterni (italiani non universitari, tutti gli stranieri, docenti studenti o ricercatori), in assenza di specifica convenzione. C'e` un forte rischio burocrazia. Per ricevere la visita di un prof o studente straniero con cui collaboro dovrei firmare (o far firmare al mio direttore di dipartimento? o al mio rettore?) una convenzione con il suo ente, e altrettanto dovra` fare lui. E tutti i progetti di ricerca internazionali, sottoscritti secondo formalita` diverse che la nostra amministrazione non chiamerebbe "convenzioni", che fine fanno?
Vorrei sentire la vostra interpretazione.
Cordiali saluti
Maurizio Persico
Prof. Maurizio Persico
Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale Universita` di Pisa v. Risorgimento 35 I-56126 PISA (ITALY)
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