Cari Colleghi,
qualcuno ha segnalato che l'art. 18 comma 5 della legge Gelmini proibisce la pratica dei tirocini in gruppi di ricerca per gli studenti triennali e, se preso alla lettera, anche a quelli a ciclo unico come i medici. Il comma recita:
5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle universita`, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attivita` di ricerca presso le universita` sono riservati esclusivamente: a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato; b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 19; c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonche´ a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attivita` formative; d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23; e) al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le universita` purche´ in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca; f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purche´ sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'universita` ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attivita` di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.
Suppongo che i punti a,b,c,d,e riguardino personale e studenti delle universita` italiane (non SOLTANTO dell'universita` cui appartiene il gruppo di ricerca, ma NON di universita` straniere).
Il punto c e` l'unico che parla degli studenti universitari italiani, dottorandi compresi ma triennali esclusi. A prenderlo alla lettera, questi ultimi non possono piu` entrare nei laboratori di ricerca. Di sicuro non possono piu` avere nessun riconoscimento del lavoro di ricerca eventualmente fatto (pubblicazioni o altro).
Il punto f, se non sbaglio, e` l'unico che riguarda personale esterno all'universita`. Mi sembra che proibisca di ospitare collaboratori esterni (italiani non universitari, tutti gli stranieri, docenti studenti o ricercatori), in assenza di specifica convenzione. C'e` un forte rischio burocrazia. Per ricevere la visita di un prof o studente straniero con cui collaboro dovrei firmare (o far firmare al mio direttore di dipartimento? o al mio rettore?) una convenzione con il suo ente, e altrettanto dovra` fare lui. E tutti i progetti di ricerca internazionali, sottoscritti secondo formalita` diverse che la nostra amministrazione non chiamerebbe "convenzioni", che fine fanno?
Vorrei sentire la vostra interpretazione.
Cordiali saluti
Maurizio Persico
--------------------------------------------- Prof. Maurizio Persico
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