At 12.19 +0100 29.01.2011, mau@dcci.unipi.it wrote:
qualcuno ha segnalato che l'art. 18 comma 5 della legge Gelmini proibisce la pratica dei tirocini in gruppi di ricerca per gli studenti triennali e, se preso alla lettera, anche a quelli a ciclo unico come i medici.
Senza essere un giurista, direi che gli studenti a ciclo unico sono autorizzati a svolgere attività di ricerca, perché le lauree magistrali e quelle a ciclo unico sono equipollenti. Infatti il titolo di studio dei laureati in quello che adesso è il "vecchio ordinamento" equipolle, - o equipollisce, non saprei - a quello dei laureati magistrali del "nuovo ordinamento".
Suppongo che i punti a,b,c,d,e riguardino personale e studenti delle universita` italiane (non SOLTANTO dell'universita` cui appartiene il gruppo di ricerca, ma NON di universita` straniere).
Condivido la supposizione.
Il punto c e` l'unico che parla degli studenti universitari italiani, dottorandi compresi ma triennali esclusi. A prenderlo alla lettera, questi ultimi non possono piu` entrare nei laboratori di ricerca. Di sicuro non possono piu` avere nessun riconoscimento del lavoro di ricerca eventualmente fatto (pubblicazioni o altro).
Così pare. Ora, al di là di qualunque altra considerazione su questa legge, credo che normare per legge cosa sia "ricerca" sia assai complicato, a meno di intendere per ricerca scientifica solo le mere osservazioni o sperimentazione "classiche" di laboratorio. Ad esempio se una persona, standosene non in un laboratorio con indosso il Camice Bianco del Vero Scienziato ma in ciabatte a casa propria, propone un avanzamento teorico? una reinterpretazione della letteratura? etc. Intere aree o sottoaree scientifiche esistono in modo del tutto indipendente da laboratori, provette e x-scopi (con x = micro, tele, oscillo, spettro, fonendo, tachisto e via elencando).
Ora, ammettendo per assurdo che gli estensori della legge non fossero semplicemente dei cialtroni analfabeti, vedo due possibilità:
a) volevano semplicemente evitare l'accesso degli studenti triennali a laboratori e altre strutture dove le pratiche materiali della ricerca scientifica richiedano, ad esempio, la stipula di assicurazioni per il caso di incidenti,
oppure
b) vogliono /davvero/ normare cosa sia ricerca scientifica. Magari appoggiandosi sulla sapienza delle gelmini, dei barbareschi e delle carlucci, che riescono a valutare la qualità di un progetto di ricerca semplicemente guardandone il titolo.
Se l'interpretazione corretta fosse la (a)... sarebbe bastato dirlo, e magari senza neppure parlare di "riforma epocale", visto che sarebbe stata più che sufficiente una circolare ministeriale. Quindi immagino che l'interpretazione corretta sia la seconda. Sembra dunque che la tesi triennalista debba diventare - a norma di legge - una mera operazione compilativa della letteratura disponibile su un dato argomento, in assenza - sempre a norma di legge - di una qualunque operazione creativa su di essa. E dunque se un mio laureando triennalista produce un'idea originale, un'interpretazione interessante etc. (e capita) cosa ci si aspetta da me? che gli vieti di perseguire quella strada, sotto la minaccia di non farlo laureare?
"If we knew what we are doing, it wouldn't be called research, would it?" (Albert Einstein)
Il punto f, se non sbaglio, e` l'unico che riguarda personale esterno all'universita`. Mi sembra che proibisca di ospitare collaboratori esterni (italiani non universitari, tutti gli stranieri, docenti studenti o ricercatori), in assenza di specifica convenzione. C'e` un forte rischio burocrazia. Per ricevere la visita di un prof o studente straniero con cui collaboro dovrei firmare (o far firmare al mio direttore di dipartimento? o al mio rettore?) una convenzione con il suo ente, e altrettanto dovra` fare lui. E tutti i progetti di ricerca internazionali, sottoscritti secondo formalita` diverse che la nostra amministrazione non chiamerebbe "convenzioni", che fine fanno?
Sempre art. 18 ma comma 6:
"Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attivita' si applicano le norme previste dai relativi bandi."
Il che farebbe pensare, tra l'altro, che possiamo far svolgere (qualunque tipo di) ricerca a studenti triennalisti, purché all'interno di progetti di ricerca finanziati da entità nonitaliane.
Fantastico, no? Quasi preferirei essere un cittadino tunisino o egiziano, in questi giorni. Anche senza il quasi, toh.
Maurizio Tirassa