Date: Thu, 03 Sep 2009 12:35:56 +0200 From: ipesando ipesando@to.infn.it To: coordunito@di.unito.it, coordric@di.unito.it Subject: [coordunito] DM valutazione titoli
E' stato pubblicato nella G.U. n. 203 di ieri, 2 settembre, il Decreto Ministeriale 28 luglio 2009 prot. n. 89/2009 Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche. www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-09-02&task=dettaglio&numgu=203&redaz=09A10483&tmstp=1251973984772
Ciao Igor
++++++++++++++++++++++++++++++ Il testo e'
Parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati nelle procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario. (09A10483)
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e, in particolare, l'art. 1, comma 7, che dispone che con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, avente natura non regolamentare, sentito il Consiglio universitario nazionale, sono stabiliti i parametri riconosciuti anche in ambito internazionale per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ivi comprese le tesi di dottorato, nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n, 300, modificato dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210; Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 20 maggio 2009; A d o t t a il seguente decreto:
Art. 1. Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche
- La valutazione dei titoli e della pubblicazioni scientifiche dei
candidati nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori universitari indette dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, avviene sulla base dei parametri individuati dai seguenti articoli.
Art. 2. Valutazione dei titoli
- Le commissioni giudicatrici delle procedure di cui al comma 1
effettuano analiticamente la valutazione comparativa dei titoli dei candidati sulla base dei seguenti elementi debitamente documentati: a) possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero; b) svolgimento di attivita' didattica a livello universitario in Italia o all'estero; c) prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, presso istituti pubblici italiani o all'estero; d) svolgimento di attivita' di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri; e) svolgimento di attivita' in campo clinico relativamente a quei settori scientifico-disciplinari in cui sono richieste tali specifiche competenze; f) realizzazione di attivita' progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali e' prevista; g) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali; h) titolarita' di brevetti relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali e' prevista; i) partecipazione in qualita' di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; l) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attivita' di ricerca. 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230, costituiscono titoli preferenziali il dottorato di ricerca, le attivita' svolte in qualita' di assegnasti contrattisti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di borsisti post-dottorato ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, nonche' di contrattisti ai sensi dello stesso art. 1, comma 14 della legge 4 novembre 2005, n. 230. 3. La valutazione di ciascun elemento indicato dal comma 1 e' effettuata considerando specificamente la significativita' che esso assume in ordine alla qualita' e quantita' dell'attivita' di ricerca svolta dal singolo candidato.
Art. 3. Valutazione delle pubblicazioni scientifiche
- Le commissioni giudicatrici delle procedure di cui all'art. 1,
nell'effettuare la valutazione comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonche' saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali 2. Le commissioni giudicatrici di cui al comma 1 effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui al comma 1 sulla base dei seguenti criteri: a) originalita', innovativita' e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica; b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale e' bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate; c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunita' scientifica; d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunita' scientifica di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. 3. Le commissioni giudicatrici di cui al comma 1, devono altresi' valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensita' e la continuita' temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati di allontanamento non volontario dall'attivita' di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 4. Nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari in cui ne e' riconosciuto l'uso a livello internazionale le Commissioni nel valutare le pubblicazioni si avvalgono anche dei seguenti indici:
- numero totale delle citazioni;
- numero medio di citazioni per pubblicazioni;
- «impact factor» totale;
- «impact factor» medio per pubblicazione;
- combinazioni dei precedenti parametri atte a a valorizzare
l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili). Roma, 28 luglio 2009
Il Ministro : Gelmini
-- ___________________________________________________________ Please no word attachments See www.fsf.org/philosophy/no-word-attachments.html
fatti non foste a viver come bruti, ma per seguire virtute e canoscenza. Dante, Inf. XXVI 119-120
Ye were not made to live like unto brutes, But for pursuit of virtue and of knowledge. (Trans. H.W. Longfellow)
I skabtes ikke for Dyr at leve, |I blev ej skabte til som dyr at leve, men at I Dyd og Kundskab skulle foelge.|men til at foelge dyd og vinde kundskab. (C.K.F. Molbech 1851) |(K.H. Andersen 1963)
Mi pare che negli ultimi bandi concorsuali che ho visto (settore scientifico) i criteri fossero già questi... Alessio Papini
----- Messaggio da maurizio.tirassa@tele2.it --------- Data: Thu, 3 Sep 2009 16:55:58 +0200 Da: Maurizio Tirassa maurizio.tirassa@tele2.it Rispondi-A:"Forum "Università e Ricerca"" universitas_in_trasformazione@mail.dm.unipi.it Oggetto: [Universitas_in_trasformazione] Fwd: [coordunito] DM valutazione titoli A: universitas_in_trasformazione@mail.dm.unipi.it
Date: Thu, 03 Sep 2009 12:35:56 +0200 From: ipesando ipesando@to.infn.it To: coordunito@di.unito.it, coordric@di.unito.it Subject: [coordunito] DM valutazione titoli
E' stato pubblicato nella G.U. n. 203 di ieri, 2 settembre, il Decreto Ministeriale 28 luglio 2009 prot. n. 89/2009 Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche. www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-09-02&task=dettaglio&numgu=203&redaz=09A10483&tmstp=1251973984772
Ciao Igor
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e, in particolare, l'art. 1, comma 7, che dispone che con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, avente natura non regolamentare, sentito il Consiglio universitario nazionale, sono stabiliti i parametri riconosciuti anche in ambito internazionale per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ivi comprese le tesi di dottorato, nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n, 300, modificato dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210; Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 20 maggio 2009; A d o t t a il seguente decreto:
Art. 1. Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche
- La valutazione dei titoli e della pubblicazioni scientifiche dei
candidati nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori universitari indette dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, avviene sulla base dei parametri individuati dai seguenti articoli.
Art. 2. Valutazione dei titoli
- Le commissioni giudicatrici delle procedure di cui al comma 1
effettuano analiticamente la valutazione comparativa dei titoli dei candidati sulla base dei seguenti elementi debitamente documentati: a) possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero; b) svolgimento di attivita' didattica a livello universitario in Italia o all'estero; c) prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, presso istituti pubblici italiani o all'estero; d) svolgimento di attivita' di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri; e) svolgimento di attivita' in campo clinico relativamente a quei settori scientifico-disciplinari in cui sono richieste tali specifiche competenze; f) realizzazione di attivita' progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali e' prevista; g) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali; h) titolarita' di brevetti relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali e' prevista; i) partecipazione in qualita' di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; l) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attivita' di ricerca. 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230, costituiscono titoli preferenziali il dottorato di ricerca, le attivita' svolte in qualita' di assegnasti contrattisti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di borsisti post-dottorato ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, nonche' di contrattisti ai sensi dello stesso art. 1, comma 14 della legge 4 novembre 2005, n. 230. 3. La valutazione di ciascun elemento indicato dal comma 1 e' effettuata considerando specificamente la significativita' che esso assume in ordine alla qualita' e quantita' dell'attivita' di ricerca svolta dal singolo candidato.
Art. 3. Valutazione delle pubblicazioni scientifiche
- Le commissioni giudicatrici delle procedure di cui all'art. 1,
nell'effettuare la valutazione comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonche' saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali 2. Le commissioni giudicatrici di cui al comma 1 effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui al comma 1 sulla base dei seguenti criteri: a) originalita', innovativita' e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica; b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale e' bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate; c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunita' scientifica; d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunita' scientifica di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. 3. Le commissioni giudicatrici di cui al comma 1, devono altresi' valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensita' e la continuita' temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati di allontanamento non volontario dall'attivita' di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 4. Nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari in cui ne e' riconosciuto l'uso a livello internazionale le Commissioni nel valutare le pubblicazioni si avvalgono anche dei seguenti indici:
- numero totale delle citazioni;
- numero medio di citazioni per pubblicazioni;
- «impact factor» totale;
- «impact factor» medio per pubblicazione;
- combinazioni dei precedenti parametri atte a a valorizzare
l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili). Roma, 28 luglio 2009
--
Il Ministro : Gelmini
cari colleghi, sara` il caldo ma la voglia di analizzare i criteri e` molto bassa. Poi quando leggo "collettaneo" mi chiedo: chi era costui?
A mio avviso permane il dato culturale antropologico della nostra storia burocratica, l'illusione che paletti formali siano la risposta ad un problema: quello di generare una selezione meritocratica, che solo una forte competizione e valutazione puo` risolvere.
Chiunque sia stato in una commissione di concorso sa che, se c'e` una solida maggioranza nella commissione, questa si cucina i paletti come vuole e con un aggettivo qui ed un altro la` fa coincidere la propria volonta` con le richieste formali ministeriali. In questo i compiti scritti dei concorsi a ricercatore talvolta erano un serio ostacolo perche' gli ipersomari anche se iperassistiti talvolta diventavano impresentabili (ma non e` la mia scelta preferita).
L'altra illusione, quella del sorteggio, e` di una totale ingenuita`, si sa che se si e` votati, almeno vagamente, si e` responsabili verso la comunita`.
I sorteggiati riterranno che quella e` la loro occasione, probabilmente irripetibile, per fare gli affari propri.
Claudio
On Sep 4, 2009, at 10:18 AM, alessio.papini@unifi.it wrote:
Mi pare che negli ultimi bandi concorsuali che ho visto (settore scientifico) i criteri fossero già questi... Alessio Papini
----- Messaggio da maurizio.tirassa@tele2.it --------- Data: Thu, 3 Sep 2009 16:55:58 +0200 Da: Maurizio Tirassa maurizio.tirassa@tele2.it Rispondi-A:"Forum "Università e Ricerca"" universitas_in_trasformazione@mail.dm.unipi.it Oggetto: [Universitas_in_trasformazione] Fwd: [coordunito] DM valutazione titoli A: universitas_in_trasformazione@mail.dm.unipi.it
Date: Thu, 03 Sep 2009 12:35:56 +0200 From: ipesando ipesando@to.infn.it To: coordunito@di.unito.it, coordric@di.unito.it Subject: [coordunito] DM valutazione titoli
E' stato pubblicato nella G.U. n. 203 di ieri, 2 settembre, il Decreto Ministeriale 28 luglio 2009 prot. n. 89/2009 Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche. www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-09-02&task=dettaglio&numgu=203&redaz=09A10483&tmstp=1251973984772
Ciao Igor
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e, in particolare, l'art. 1, comma 7, che dispone che con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, avente natura non regolamentare, sentito il Consiglio universitario nazionale, sono stabiliti i parametri riconosciuti anche in ambito internazionale per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ivi comprese le tesi di dottorato, nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n, 300, modificato dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210; Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 20 maggio 2009; A d o t t a il seguente decreto:
Art. 1. Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche
- La valutazione dei titoli e della pubblicazioni scientifiche dei
candidati nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori universitari indette dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, avviene sulla base dei parametri individuati dai seguenti articoli.
Art. 2. Valutazione dei titoli
- Le commissioni giudicatrici delle procedure di cui al comma 1
effettuano analiticamente la valutazione comparativa dei titoli dei candidati sulla base dei seguenti elementi debitamente documentati: a) possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero; b) svolgimento di attivita' didattica a livello universitario in Italia o all'estero; c) prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, presso istituti pubblici italiani o all'estero; d) svolgimento di attivita' di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri; e) svolgimento di attivita' in campo clinico relativamente a quei settori scientifico-disciplinari in cui sono richieste tali specifiche competenze; f) realizzazione di attivita' progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali e' prevista; g) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali; h) titolarita' di brevetti relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali e' prevista; i) partecipazione in qualita' di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; l) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attivita' di ricerca. 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230, costituiscono titoli preferenziali il dottorato di ricerca, le attivita' svolte in qualita' di assegnasti contrattisti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di borsisti post-dottorato ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, nonche' di contrattisti ai sensi dello stesso art. 1, comma 14 della legge 4 novembre 2005, n. 230. 3. La valutazione di ciascun elemento indicato dal comma 1 e' effettuata considerando specificamente la significativita' che esso assume in ordine alla qualita' e quantita' dell'attivita' di ricerca svolta dal singolo candidato.
Art. 3. Valutazione delle pubblicazioni scientifiche
- Le commissioni giudicatrici delle procedure di cui all'art. 1,
nell'effettuare la valutazione comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonche' saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali 2. Le commissioni giudicatrici di cui al comma 1 effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui al comma 1 sulla base dei seguenti criteri: a) originalita', innovativita' e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica; b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale e' bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate; c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunita' scientifica; d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunita' scientifica di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. 3. Le commissioni giudicatrici di cui al comma 1, devono altresi' valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensita' e la continuita' temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati di allontanamento non volontario dall'attivita' di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 4. Nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari in cui ne e' riconosciuto l'uso a livello internazionale le Commissioni nel valutare le pubblicazioni si avvalgono anche dei seguenti indici:
- numero totale delle citazioni;
- numero medio di citazioni per pubblicazioni;
- «impact factor» totale;
- «impact factor» medio per pubblicazione;
- combinazioni dei precedenti parametri atte a a valorizzare
l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili). Roma, 28 luglio 2009
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Il Ministro : Gelmini
Universitas_in_trasformazione@mail.dm.unipi.it mailing list
Per consultare gli archivi, cancellarsi, o cambiare le proprie impostazioni: https://mail.dm.unipi.it/listinfo/universitas_in_trasformazione
Ulteriori informazioni, e per firmare la petizione, sito di Universitas Futura: http://w3.disg.uniroma1.it/unira/index.php
Prof. Claudio Procesi, Dipartimento di Matematica, G. Castelnuovo Università di Roma La Sapienza, piazzale A. Moro 00185, Roma, Italia
tel. 0039-06-49913212, fax 0039-06-44701007 http://www.mat.uniroma1.it/~procesi/
concordo sull'affermazione generale che la selezione di merito nasce solo in un ambito in cui si è COSTRETTI alla competizione nello specifico: è vero che i paletti formali si possono aggirare, ma così come è (era) molto difficile "correggere" oltre certi limiti il risultato di una prova scritta, sarà (forse?) più difficile scalzare un candidato che si presenta con pubblicazioni molto più qualificate di un altro.... sul sorteggio sono in linea di principio d'accordo (meglio l'elezione), però....a volte il sorteggio può rimescolare il mazzo di carte che i "soliti noti" hanno preparato.... buon lavoro a tutti Piero Lattanzi
Pierfranco Lattanzi Professor of Applied mineralogy Dipartimento di Scienze della Terra Università di Cagliari via Trentino 51, I-09127 Cagliari, Italy +39-070-6757722 - +39-055-2757490 lattanzp@unica.it skype: pierfranco.lattanzi
-------------------------------------------------- From: "claudio procesi" procesi@mat.uniroma1.it Sent: Friday, September 04, 2009 10:58 AM To: "Forum "Università e Ricerca"" universitas_in_trasformazione@mail.dm.unipi.it Subject: Re: [Universitas_in_trasformazione] DM valutazione titoli
cari colleghi, sara` il caldo ma la voglia di analizzare i criteri e` molto bassa. Poi quando leggo "collettaneo" mi chiedo: chi era costui?
A mio avviso permane il dato culturale antropologico della nostra storia burocratica, l'illusione che paletti formali siano la risposta ad un problema: quello di generare una selezione meritocratica, che solo una forte competizione e valutazione puo` risolvere.
Chiunque sia stato in una commissione di concorso sa che, se c'e` una solida maggioranza nella commissione, questa si cucina i paletti come vuole e con un aggettivo qui ed un altro la` fa coincidere la propria volonta` con le richieste formali ministeriali. In questo i compiti scritti dei concorsi a ricercatore talvolta erano un serio ostacolo perche' gli ipersomari anche se iperassistiti talvolta diventavano impresentabili (ma non e` la mia scelta preferita).
L'altra illusione, quella del sorteggio, e` di una totale ingenuita`, si sa che se si e` votati, almeno vagamente, si e` responsabili verso la comunita`.
I sorteggiati riterranno che quella e` la loro occasione, probabilmente irripetibile, per fare gli affari propri.
Claudio
On Sep 4, 2009, at 10:18 AM, alessio.papini@unifi.it wrote:
Mi pare che negli ultimi bandi concorsuali che ho visto (settore scientifico) i criteri fossero già questi... Alessio Papini
----- Messaggio da maurizio.tirassa@tele2.it --------- Data: Thu, 3 Sep 2009 16:55:58 +0200 Da: Maurizio Tirassa maurizio.tirassa@tele2.it Rispondi-A:"Forum "Università e Ricerca"" universitas_in_trasformazione@mail.dm.unipi.it Oggetto: [Universitas_in_trasformazione] Fwd: [coordunito] DM valutazione titoli A: universitas_in_trasformazione@mail.dm.unipi.it
Date: Thu, 03 Sep 2009 12:35:56 +0200 From: ipesando ipesando@to.infn.it To: coordunito@di.unito.it, coordric@di.unito.it Subject: [coordunito] DM valutazione titoli
E' stato pubblicato nella G.U. n. 203 di ieri, 2 settembre, il Decreto Ministeriale 28 luglio 2009 prot. n. 89/2009 Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche. www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-09-02&task=dettaglio&numgu=203&redaz=09A10483&tmstp=1251973984772
Ciao Igor
++++++++++++++++++++++++++++++ Il testo e'
Parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati nelle procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario. (09A10483)
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e, in particolare, l'art. 1, comma 7, che dispone che con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, avente natura non regolamentare, sentito il Consiglio universitario nazionale, sono stabiliti i parametri riconosciuti anche in ambito internazionale per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ivi comprese le tesi di dottorato, nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n, 300, modificato dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210; Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 20 maggio 2009; A d o t t a il seguente decreto:
Art. 1. Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche
- La valutazione dei titoli e della pubblicazioni scientifiche dei
candidati nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori universitari indette dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, avviene sulla base dei parametri individuati dai seguenti articoli.
Art. 2. Valutazione dei titoli
- Le commissioni giudicatrici delle procedure di cui al comma 1
effettuano analiticamente la valutazione comparativa dei titoli dei candidati sulla base dei seguenti elementi debitamente documentati: a) possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero; b) svolgimento di attivita' didattica a livello universitario in Italia o all'estero; c) prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, presso istituti pubblici italiani o all'estero; d) svolgimento di attivita' di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri; e) svolgimento di attivita' in campo clinico relativamente a quei settori scientifico-disciplinari in cui sono richieste tali specifiche competenze; f) realizzazione di attivita' progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali e' prevista; g) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali; h) titolarita' di brevetti relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali e' prevista; i) partecipazione in qualita' di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; l) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attivita' di ricerca. 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230, costituiscono titoli preferenziali il dottorato di ricerca, le attivita' svolte in qualita' di assegnasti contrattisti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di borsisti post-dottorato ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, nonche' di contrattisti ai sensi dello stesso art. 1, comma 14 della legge 4 novembre 2005, n. 230. 3. La valutazione di ciascun elemento indicato dal comma 1 e' effettuata considerando specificamente la significativita' che esso assume in ordine alla qualita' e quantita' dell'attivita' di ricerca svolta dal singolo candidato.
Art. 3. Valutazione delle pubblicazioni scientifiche
- Le commissioni giudicatrici delle procedure di cui all'art. 1,
nell'effettuare la valutazione comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonche' saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali 2. Le commissioni giudicatrici di cui al comma 1 effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui al comma 1 sulla base dei seguenti criteri: a) originalita', innovativita' e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica; b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale e' bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate; c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunita' scientifica; d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunita' scientifica di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. 3. Le commissioni giudicatrici di cui al comma 1, devono altresi' valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensita' e la continuita' temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati di allontanamento non volontario dall'attivita' di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 4. Nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari in cui ne e' riconosciuto l'uso a livello internazionale le Commissioni nel valutare le pubblicazioni si avvalgono anche dei seguenti indici:
- numero totale delle citazioni;
- numero medio di citazioni per pubblicazioni;
- «impact factor» totale;
- «impact factor» medio per pubblicazione;
- combinazioni dei precedenti parametri atte a a valorizzare
l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili). Roma, 28 luglio 2009
--
Il Ministro : Gelmini
Universitas_in_trasformazione@mail.dm.unipi.it mailing list
Per consultare gli archivi, cancellarsi, o cambiare le proprie impostazioni: https://mail.dm.unipi.it/listinfo/universitas_in_trasformazione
Ulteriori informazioni, e per firmare la petizione, sito di Universitas Futura: http://w3.disg.uniroma1.it/unira/index.php
Prof. Claudio Procesi, Dipartimento di Matematica, G. Castelnuovo Università di Roma La Sapienza, piazzale A. Moro 00185, Roma, Italia
tel. 0039-06-49913212, fax 0039-06-44701007 http://www.mat.uniroma1.it/~procesi/
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Nessun virus nel messaggio in arrivo. Controllato da AVG - www.avg.com Versione: 8.5.409 / Database dei virus: 270.13.75/2340 - Data di rilascio: 09/01/09 20:03:00
Temo che in certi ambiti di potere, vedi Medicina, i "soliti noti" non avranno problemi a far votare una rosa di membri di gradimento, dove pescare tizio, caio o sempronio non cambierà l¹esito della ³rappresentazione². Senza dimenticare che il membro interno non sarà certo super partes.....
Ora comunque stiamo parlando delle ³nuove² regole relative ai concorsi bloccati che ripartiranno a breve (forse?), ma quelle dei futuri concorsi saranno diverse, ci dovrebbe essere la famosa abilitazione dopo un concorso su base nazionale. E¹ così o nel frattempo mi sono perso qualche altra fantastica innovazione?
Un saluto, Patrizio Dimitri
concordo sull'affermazione generale che la selezione di merito nasce solo in un ambito in cui si è COSTRETTI alla competizione nello specifico: è vero che i paletti formali si possono aggirare, ma così come è (era) molto difficile "correggere" oltre certi limiti il risultato di una prova scritta, sarà (forse?) più difficile scalzare un candidato che si presenta con pubblicazioni molto più qualificate di un altro.... sul sorteggio sono in linea di principio d'accordo (meglio l'elezione), però....a volte il sorteggio può rimescolare il mazzo di carte che i "soliti noti" hanno preparato.... buon lavoro a tutti Piero Lattanzi
Pierfranco Lattanzi Professor of Applied mineralogy Dipartimento di Scienze della Terra Università di Cagliari via Trentino 51, I-09127 Cagliari, Italy +39-070-6757722 - +39-055-2757490 lattanzp@unica.it skype: pierfranco.lattanzi
From: "claudio procesi" procesi@mat.uniroma1.it Sent: Friday, September 04, 2009 10:58 AM To: "Forum "Università e Ricerca"" universitas_in_trasformazione@mail.dm.unipi.it Subject: Re: [Universitas_in_trasformazione] DM valutazione titoli
cari colleghi, sara` il caldo ma la voglia di analizzare i criteri e` molto bassa. Poi quando leggo "collettaneo" mi chiedo: chi era costui?
A mio avviso permane il dato culturale antropologico della nostra storia burocratica, l'illusione che paletti formali siano la risposta ad un problema: quello di generare una selezione meritocratica, che solo una forte competizione e valutazione puo` risolvere.
Chiunque sia stato in una commissione di concorso sa che, se c'e` una solida maggioranza nella commissione, questa si cucina i paletti come vuole e con un aggettivo qui ed un altro la` fa coincidere la propria volonta` con le richieste formali ministeriali. In questo i compiti scritti dei concorsi a ricercatore talvolta erano un serio ostacolo perche' gli ipersomari anche se iperassistiti talvolta diventavano impresentabili (ma non e` la mia scelta preferita).
L'altra illusione, quella del sorteggio, e` di una totale ingenuita`, si sa che se si e` votati, almeno vagamente, si e` responsabili verso la comunita`.
I sorteggiati riterranno che quella e` la loro occasione, probabilmente irripetibile, per fare gli affari propri.
Claudio
On Sep 4, 2009, at 10:18 AM, alessio.papini@unifi.it wrote:
Mi pare che negli ultimi bandi concorsuali che ho visto (settore scientifico) i criteri fossero già questi... Alessio Papini
----- Messaggio da maurizio.tirassa@tele2.it --------- Data: Thu, 3 Sep 2009 16:55:58 +0200 Da: Maurizio Tirassa maurizio.tirassa@tele2.it Rispondi-A:"Forum "Università e Ricerca"" universitas_in_trasformazione@mail.dm.unipi.it Oggetto: [Universitas_in_trasformazione] Fwd: [coordunito] DM valutazione titoli A: universitas_in_trasformazione@mail.dm.unipi.it
Date: Thu, 03 Sep 2009 12:35:56 +0200 From: ipesando ipesando@to.infn.it To: coordunito@di.unito.it, coordric@di.unito.it Subject: [coordunito] DM valutazione titoli
E' stato pubblicato nella G.U. n. 203 di ieri, 2 settembre, il Decreto Ministeriale 28 luglio 2009 prot. n. 89/2009 Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche. www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-09-02&tas k=dettaglio&numgu=203&redaz=09A10483&tmstp=1251973984772
Ciao Igor
++++++++++++++++++++++++++++++ Il testo e'
Parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati nelle procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario. (09A10483)
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e, in particolare, l'art. 1, comma 7, che dispone che con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, avente natura non regolamentare, sentito il Consiglio universitario nazionale, sono stabiliti i parametri riconosciuti anche in ambito internazionale per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ivi comprese le tesi di dottorato, nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n, 300, modificato dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210; Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 20 maggio 2009; A d o t t a il seguente decreto:
Art. 1. Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche
- La valutazione dei titoli e della pubblicazioni scientifiche dei
candidati nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori universitari indette dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, avviene sulla base dei parametri individuati dai seguenti articoli.
Art. 2. Valutazione dei titoli
- Le commissioni giudicatrici delle procedure di cui al comma 1
effettuano analiticamente la valutazione comparativa dei titoli dei candidati sulla base dei seguenti elementi debitamente documentati: a) possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero; b) svolgimento di attivita' didattica a livello universitario in Italia o all'estero; c) prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, presso istituti pubblici italiani o all'estero; d) svolgimento di attivita' di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri; e) svolgimento di attivita' in campo clinico relativamente a quei settori scientifico-disciplinari in cui sono richieste tali specifiche competenze; f) realizzazione di attivita' progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali e' prevista; g) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali; h) titolarita' di brevetti relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali e' prevista; i) partecipazione in qualita' di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; l) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attivita' di ricerca. 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230, costituiscono titoli preferenziali il dottorato di ricerca, le attivita' svolte in qualita' di assegnasti contrattisti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di borsisti post-dottorato ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, nonche' di contrattisti ai sensi dello stesso art. 1, comma 14 della legge 4 novembre 2005, n. 230. 3. La valutazione di ciascun elemento indicato dal comma 1 e' effettuata considerando specificamente la significativita' che esso assume in ordine alla qualita' e quantita' dell'attivita' di ricerca svolta dal singolo candidato.
Art. 3. Valutazione delle pubblicazioni scientifiche
- Le commissioni giudicatrici delle procedure di cui all'art. 1,
nell'effettuare la valutazione comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonche' saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali 2. Le commissioni giudicatrici di cui al comma 1 effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui al comma 1 sulla base dei seguenti criteri: a) originalita', innovativita' e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica; b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale e' bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate; c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunita' scientifica; d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunita' scientifica di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. 3. Le commissioni giudicatrici di cui al comma 1, devono altresi' valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensita' e la continuita' temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati di allontanamento non volontario dall'attivita' di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 4. Nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari in cui ne e' riconosciuto l'uso a livello internazionale le Commissioni nel valutare le pubblicazioni si avvalgono anche dei seguenti indici:
- numero totale delle citazioni;
- numero medio di citazioni per pubblicazioni;
- «impact factor» totale;
- «impact factor» medio per pubblicazione;
- combinazioni dei precedenti parametri atte a a valorizzare
l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili). Roma, 28 luglio 2009
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Il Ministro : Gelmini
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