Se ne parlava giusto qualche giorno fa...
Maurizio
Date: Thu, 03 Feb 2011 13:02:16 +0100 From: Servizio Ricerca Scientifica arearicerca-fondi@unito.it Subject: [Drri-area10] [Drri-docentinews] Borse di studio e cococo per la Ricerca (art. 18 L.Gelmini)
"Gentili Professori, gentili colleghi si riporta qui di seguito il 5° ed il 6° comma dell'art. 18 della Legge Gelmini (n. 240/2010) "5... La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente: a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato; b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22; c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attività formative; d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23; e) al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le università purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca; f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purché sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.
- Alla partecipazione ai progetti di ricerca
finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme previste dai relativi bandi."
Per effetto di tale disposizione, dunque, NON POSSONO PIU' FARE PARTE DI GRUPPI DI RICERCA NE SVOLGERE ATTIVITA' DI RICERCA i titolari di borse di studio conferite dall'Università di Torino e i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Sono comunque fatte salve le attività già iniziate (inizio di fruizione della borsa - inizio attività del collaboratore) alla data del 29 gennaio 2011, data di entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2011, n. 240.
Data la rilevanza del problema si stanno prendendo gli opportuni contatti con altre università, al fine di chiarire l'esatta portata di tale disposizione, con particolare riferimento a quelle borse e a quei contratti già banditi alla data del 29 gennaio 2011 ma per i quali non è ancora intervenuto l'inizio delle attività.
Nel frattempo si consiglia di astenersi dal bandire borse di studio e/o contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di ricerca e/o di supporto alla ricerca.
Cordiali saluti Claudio Borio --
Università degli Studi di Torino Divisione Ricerca e Relazioni Internazionali Servizio Ricerca Scientifica Settore Ricerca Istituzionale Via Bogino, 9 - 10123 Torino tel. +39 011 670 4389 - 4386 - 4391- 4376 fax +39 011 670 4380 E-mail: mailto:arearicerca-fondi@unito.itarearicerca-fondi@unito.it web site http://www.unito.it/ricerca_nazionale.htmhttp://www.unito.it/ricerca_nazionale.htm
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